Art. 8. 
                          Congedo ordinario 
 
  1. Il congedo ordinario del personale  di  polizia  resta  regolato
dalle disposizioni in vigore. 
  2. Ferma restando, in caso di motivate  esigenze  di  servizio,  la
possibilita' del cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno
successivo,  il  congedo  puo'  essere  concesso,  a  richiesta   del
dipendente, scaglionandolo in quattro periodi, entro il  31  dicembre
dell'anno cui il congedo si riferisce. 
  3. Per il personale che  ha  diritto  a  quarantacinque  giorni  di
congedo ordinario, almeno uno degli scaglioni di cui al comma  2  non
puo' essere inferiore ai venti giorni. 
  4. In  caso  di  richiamo  dal  congedo  ordinario  per  motivi  di
servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di
viaggio.