Art. 9. Indennita' di bilinguismo 1. Al personale destinatario del presente decreto in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma Trentino-Alto Adige.