Art. 9. 
                      Indennita' di bilinguismo 
 
  1. Al personale destinatario del presente decreto in servizio nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e'  attribuita  una
indennita' di bilinguismo,  collegata  alla  professionalita',  nella
stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale  in
servizio nella regione autonoma Trentino-Alto Adige.