IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio; Considerata la necessita' di modificare alcune delle norme di applicazione della legge 11 giugno 1971 n. 426; Considerato che l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di norme di applicazione della legge stessa. Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, riformulato dall'art. 4 del decreto ministeriale 27 giugno 1986, e' sostituito dal seguente: "La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge e' nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attivita' come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il funzionario camerale e' designato dal segretario generale della camera, il funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso. La commissione d'esame e' composta altresi' dei seguenti membri: un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie; un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia; un rappresentante tecnico, competente per il settore medico, dell'unita' sanitaria locale nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di commercio; un rappresentante dell'intendenza di finanza; un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro; un esperto del commercio per ciascuno dei primi cinque gruppi merceologici indicati nel secondo comma del precedente art. 12; tale esperto e' chiamato a far parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza; un esperto della somministrazione di alimenti e bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione nei bar e negli esercizi similari; somministrazione negli esercizi della ristorazione). Lo stesso e' chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La commissione e' integrata con un rappresentante tecnico, competente per il settore veterinario, dell'unita' sanitaria locale nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di commercio, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo b) di cui al secondo comma del precedente art. 12. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV la commissione e' integrata, con deliberazione presa dai membri di cui al primo e secondo comma, esclusi gli esperti della somministrazione di alimenti e bevande, da un esperto della materia relativa alle dette categorie merceologiche. Il segretario della commissione e' un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame. La giunta camerale stabilisce le modalita' con le quali viene attestato l'esito dell'esame. Con la stessa procedura di quelli effettivi possono essere nominati per la commissione anche membri supplenti. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui al secondo, terzo e quarto comma possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza. Possono essere nominate piu' commissioni d'esame. Ai Fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale". 2. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 il rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro, la sua sostituzione con il rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro ha luogo in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta. 3. Chi alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 per la terza volta, o piu', deve essere sostituito in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.
NOTE Note all'art. 1: - Il D.M. 14 gennaio 1972 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio 1972) contiene il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971), che detta norme sulla disciplina del commercio. - Il D.M. 27 giugno 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 1986) reca norme integrative e sostitutive dei decreti ministeriali emanati per l'applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.