IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  11  giugno  1971,  n.  426,  recante  norme sulla
disciplina del commercio;
  Considerata  la  necessita'  di  modificare  alcune  delle norme di
applicazione della legge 11 giugno 1971 n. 426;
  Considerato  che  l'art.  41  della  legge  11 giugno 1971, n. 426,
prevede  l'emanazione  da  parte  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  di  norme di applicazione della legge
stessa.
  Sentite   le   organizzazioni   nazionali   del   commercio,  della
cooperazione e del turismo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  L'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, riformulato
dall'art.  4  del  decreto ministeriale 27 giugno 1986, e' sostituito
dal seguente:
  "La  commissione  d'esame  prevista  dall'art.  5  della  legge  e'
nominata   dalla  giunta  camerale.  La  giunta  camerale  nomina  il
presidente  scegliendolo  fra  i  funzionari  statali  della carriera
direttiva  che  prestano  la  loro attivita' come segretario generale
della   camera   o   come   funzionario  del  corrispondente  ufficio
provinciale  dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure,
qualora  essi  manchino  o  siano  impossibilitati  a  presiedere  la
commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava
qualifica   funzionale   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  maggio  1984,  n.  665.  Il  funzionario  camerale e'
designato  dal  segretario  generale  della  camera,  il  funzionario
dell'ufficio    provinciale    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso.
  La commissione d'esame e' composta altresi' dei seguenti membri:
    un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;
    un  insegnante  di  merceologia di scuole secondarie o un esperto
della materia;
    un  rappresentante  tecnico,  competente  per  il settore medico,
dell'unita'  sanitaria  locale nella cui circoscrizione e' ubicata la
camera di commercio;
    un rappresentante dell'intendenza di finanza;
    un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;
    un  esperto  del  commercio  per ciascuno dei primi cinque gruppi
merceologici  indicati nel secondo comma del precedente art. 12; tale
esperto  e'  chiamato  a  far  parte  della commissione per gli esami
relativi al gruppo merceologico di sua competenza;
    un  esperto  della  somministrazione  di  alimenti  e bevande per
ciascuno  dei  due  tipi  previsti  (somministrazione nei bar e negli
esercizi    similari;    somministrazione    negli   esercizi   della
ristorazione).  Lo  stesso e' chiamato a far parte della commissione,
anche  da  solo,  esclusivamente  per  esaminare coloro che intendono
esercitare  l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.
    La  commissione  e'  integrata  con  un  rappresentante  tecnico,
competente  per  il settore veterinario, dell'unita' sanitaria locale
nella  cui  circoscrizione e' ubicata la camera di commercio, qualora
l'esame  riguardi  le  materie relative alle tabelle del gruppo b) di
cui al secondo comma del precedente art. 12.
    Per  gli  esami  concernenti  categorie di prodotti relative alla
tabella  XIV la commissione e' integrata, con deliberazione presa dai
membri  di  cui  al  primo e secondo comma, esclusi gli esperti della
somministrazione  di  alimenti e bevande, da un esperto della materia
relativa alle dette categorie merceologiche.
    Il segretario della commissione e' un funzionario della camera di
commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n.
665, designato dal segretario generale.
    La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano
domande  d'esame,  ed opera con la presenza dei membri prescritti per
la materia dell'esame.
    La  giunta  camerale  stabilisce  le modalita' con le quali viene
attestato l'esito dell'esame.
    Con  la  stessa  procedura  di  quelli  effettivi  possono essere
nominati per la commissione anche membri supplenti.
    La commissione dura in carica due anni.
    I  membri  di cui al secondo, terzo e quarto comma possono essere
confermati  solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione
va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di
scadenza.
    Possono essere nominate piu' commissioni d'esame.
    Ai  Fini  dell'applicazione  del  presente  articolo  i segretari
generali  di  camere  di  commercio non appartenenti ai ruoli statali
sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale".
  2.  Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia
membro  della  commissione  d'esame  di  cui  all'art. 14 del decreto
ministeriale   14   gennaio   1972   il  rappresentante  dell'ufficio
provinciale  del  lavoro,  la  sua sostituzione con il rappresentante
dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro  ha luogo in occasione del
primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.
  3.  Chi  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto sia
membro  della  commissione  d'esame  di  cui  all'art. 14 del decreto
ministeriale  14 gennaio 1972 per la terza volta, o piu', deve essere
sostituito  in  occasione del primo rinnovo della commissione dopo la
data suddetta.
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  Il  D.M.  14  gennaio 1972 (pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  24 del 27 gennaio
          1972)  contiene il regolamento di esecuzione della legge 11
          giugno 1971, n. 426 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          168  del  6  luglio 1971), che detta norme sulla disciplina
          del commercio.
            -  Il  D.M.  27  giugno  1986  (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 13 agosto 1986) reca norme integrative
          e   sostitutive   dei   decreti  ministeriali  emanati  per
          l'applicazione  della  legge  11 giugno 1971, n. 426, sulla
          disciplina del commercio.