Art. 2. 1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale, ogni comune deve inviare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al termine di ciascun trimestre, copia delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo e delle licenze di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciate o revocate nel corso del trimestre stesso. I dati raccolti sono a disposizione degli enti e degli organi pubblici interessati. 2. Le autorizzazioni alla vendita e le licenze per la somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 debbono essere rilasciate o revocate sui moduli di cui agli allegati n. 4 e n. 5 al decreto ministeriale 28 aprile 1976, adeguatamente modificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. L'obbligo di cui al comma 1 va osservato a partire dal termine del secondo trimestre del 1987. I dati sulle autorizzazioni alla vendita e sulle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande in atto alla data del 31 marzo 1987 sono inviati dai comuni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura su moduli ad essi appositamente distribuiti dalle camere medesime, predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, unitamente al bollettino di conto corrente postale per la riscossione del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, inviano un questionario a tutti i soggetti esercenti una delle attivita' indicate nell'art. 1, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora cio' venga chiesto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per integrare i dati ottenuti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Il questionario e' predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Ai suoi fini d'istituto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere che il questionario suddetto venga inviato anche a soggetti operanti in settori non disciplinati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalita' di acquisizione, utilizzazione e messa a disposizione dei dati di cui al presente articolo. 7. L'art. 36 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 25 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 e dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 giugno 1986; l'art. 41, secondo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972; l'art. 26 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, modificato dall'art. 19 del decreto ministeriale 27 giugno 1986; l'art. 35 e l'art. 38, ultimo comma, del decreto ministeriale 28 aprile 1976 sono abrogati. L'allegato n. 3 al decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 al decreto ministeriale 28 aprile 1976 sono soppressi. 8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la violazione delle disposizioni abrogate non ha piu' luogo, qualora non sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 7 aprile 1987 Il Ministro: ZANONE Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e' il seguente: "Art. 86 (Art. 84 T.U. 1926). - Noti possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci". Il testo dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, recante "Disposizioni in materia di finanza locale", cosi' come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51, e' il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con capitale sociale deliberato da altre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo del 2° comma dell'art. 1 della legge n. 426/71 e' il seguente: "Agli effetti della presente legge, esercita: 1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; 2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; 3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico".