Art. 2.

  1.  Ai  fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione
di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale, ogni
comune  deve inviare alla camera di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura  competente  per  territorio,  al  termine  di ciascun
trimestre,  copia delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo
e  delle licenze di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773, rilasciate o revocate nel corso del trimestre stesso. I dati
raccolti  sono  a  disposizione  degli  enti  e degli organi pubblici
interessati.
  2.   Le   autorizzazioni   alla   vendita   e  le  licenze  per  la
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  di cui al comma 1 debbono
essere  rilasciate  o revocate sui moduli di cui agli allegati n. 4 e
n. 5 al decreto ministeriale 28 aprile 1976, adeguatamente modificati
dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato ai
fini  dell'elaborazione  automatizzata  dei  dati.  Tali  moduli sono
distribuiti  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura.
  3.  L'obbligo  di cui al comma 1 va osservato a partire dal termine
del  secondo  trimestre  del  1987.  I dati sulle autorizzazioni alla
vendita e sulle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande
in  atto  alla  data  del  31 marzo 1987 sono inviati dai comuni alle
camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura su moduli
ad  essi appositamente distribuiti dalle camere medesime, predisposti
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4.  Le  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
unitamente al bollettino di conto corrente postale per la riscossione
del  diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, inviano
un  questionario  a  tutti  i  soggetti esercenti una delle attivita'
indicate  nell'art.  1, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n.
426,  qualora  cio'  venga  chiesto dal Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato per integrare i dati ottenuti ai sensi
dei  commi  1,  2  e  3  del  presente  articolo.  Il questionario e'
predisposto   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.
  5.  Ai  suoi  fini  d'istituto  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  puo'  chiedere  che  il  questionario
suddetto  venga  inviato  anche  a  soggetti  operanti in settori non
disciplinati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.
  6.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce  le  modalita'  di  acquisizione,  utilizzazione e messa a
disposizione dei dati di cui al presente articolo.
  7.  L'art.  36 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato
dall'art.  25  del decreto ministeriale 28 aprile 1976 e dell'art. 10
del  decreto  ministeriale  27 giugno 1986; l'art. 41, secondo comma,
del  decreto  ministeriale  14  gennaio  1972;  l'art. 26 del decreto
ministeriale  28  aprile  1976,  modificato  dall'art. 19 del decreto
ministeriale 27 giugno 1986; l'art. 35 e l'art. 38, ultimo comma, del
decreto ministeriale 28 aprile 1976 sono abrogati.
  L'allegato  n.  3  al  decreto  ministeriale  14 gennaio 1972 e gli
allegati  n.  1,  n.  2 e n. 3 al decreto ministeriale 28 aprile 1976
sono soppressi.
  8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme
di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la violazione
delle  disposizioni abrogate non ha piu' luogo, qualora non sia stata
effettuata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 7 aprile 1987

                         Il Ministro: ZANONE

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          Note all'art. 2:
            -  Il testo dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza", e' il seguente:
            "Art. 86 (Art. 84 T.U. 1926). - Noti possono esercitarsi,
          senza  licenza  del  questore,  alberghi,  compresi  quelli
          diurni,  locande,  pensioni,  trattorie,  osterie, caffe' o
          altri  esercizi  in cui si vendono al minuto o si consumano
          vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche,
          ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti
          o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli
          o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
            La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o
          il  consumo  di  vino,  di  birra  o  di  qualsiasi bevanda
          alcoolica  presso  enti  collettivi  o  circoli  privati di
          qualunque  specie,  anche  se la vendita o il consumo siano
          limitati ai soli soci".
            Il  testo dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786,
          recante  "Disposizioni in materia di finanza locale", cosi'
          come  modificato  dalla  legge  di  conversione 26 febbraio
          1982, n. 51, e' il seguente:
            "Art.  34.  -  A  decorrere  dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere  gli  interventi  promozionali  in  favore delle
          piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
          artigianato  e agricoltura, percepiscono un diritto annuale
          a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
          iscritte  agli  albi  e  ai  registri tenuti dalle predette
          camere,    determinato   nelle   seguenti   misure:   ditte
          individuali,  societa'  di  persone,  societa' cooperative,
          consorzi:   L.   20.000;   societa'  con  capitale  sociale
          deliberato  fino  a  200  milioni:  L. 30.000; societa' con
          capitale  sociale  deliberato  da  oltre  200  milioni a un
          miliardo:   L.   40.000;   societa'  con  capitale  sociale
          deliberato  da  altre  1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000,
          con  un  aumento  di  L.  10.000  per  ogni  10 miliardi di
          capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.
            Nel  caso  che  la ditta abbia piu' esercizi commerciali,
          industriali  o  di  altre  attivita' economiche in province
          diverse  da quella della sede principale, e' inoltre dovuto
          per  ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio,
          un  diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
          ditta medesima.
            Le   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo
          di   appositi  bollettini  di  conto  corrente  postale;  i
          versamenti  dovranno  essere effettuati entro trenta giorni
          dal termine indicato nei bollettini stessi.
            Per  l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti
          si  fara'  luogo  alla  riscossione,  mediante emissione di
          apposito  ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          15  maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al
          5  per  cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o
          frazione di mese superiore a quindici giorni".
            - Il testo del 2° comma dell'art. 1 della legge n. 426/71
          e' il seguente:
            "Agli effetti della presente legge, esercita:
              1)  l'attivita'  di  commercio  all'ingrosso,  chiunque
          professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
          e   le   rivende  o  ad  altri  commercianti,  grossisti  o
          dettaglianti,  o  ad utilizzatori professionali, o ad altri
          utilizzatori  in  grande.  Tale  attivita' puo' assumere la
          forma   di   commercio   interno,   di  importazione  o  di
          esportazione;
              2)   l'attivita'   di  commercio  al  minuto,  chiunque
          professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
          e  le  rivende,  in  sede  fissa, o mediante altre forme di
          distribuzione, direttamente al consumatore finale;
              3)  l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico  di
          alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra,
          in  sede  fissa  o  mediante  altra forma di distribuzione,
          alimenti o bevande al pubblico".