Art. 2.

  Resta   invariato   quanto   disposto   dall'art.  10  del  decreto
ministeriale 31 luglio 1934 per le altre classi di depositi.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 17 giugno 1987

                        Il Ministro: SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI