Art. 2. Resta invariato quanto disposto dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 luglio 1934 per le altre classi di depositi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 17 giugno 1987 Il Ministro: SCALFARO Visto, il Guardasigilli: ROGNONI