Art. 3. Per ottenere la concessione del premio di fermo definitivo gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, nella quale siano indicate le generalita' complete del richiedente e le caratteristiche della nave. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti: a) l'attestazione dell'autorita' marittima o consolare da cui risulti che la nave nell'anno civile che precede quello di presentazione della domanda non e' stata in disarmo per piu' di duecentosessantacinque giorni. Nell'attestazione deve essere specificato anche il sistema di pesca esercitato; b) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca; c) certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo; d) certificato di stazza; e) attestazione dell'autorita' marittima presso la quale e' iscritta la nave dalla quale risulti la lunghezza di costruzione utilizzata per il calcolo della stazza oppure la lunghezza di stazza netta della nave. In alternativa puo' essere presentato certificato del registro italiano navale dal quale risulti la lunghezza tra le perpendicolari. Per la corresponsione del premio di fermo definitivo gli interessati debbono inviare, dopo aver ricevuto copia del decreto di concessione, l'estratto dalle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori o galleggianti nel quale risulti annotata l'avvenuta cancellazione della nave per: demolizione, ovvero vendita in un Paese non appartenente alla Comunita' economica europea, ovvero cambio di destinazione (passaggio al diporto, al traffico, ecc.). In questo caso occorre allegare anche un estratto dalle matricole o dal registro delle navi minori o galleggianti della nuova costruzione dell'unita' nel quale risulti annotato che la nave non potra' piu' essere adibita all'esercizio della pesca, ovvero affondamento volontario ai fini della creazione di zone di ripopolamento, ovvero cessione gratuita della nave ad un istituto scientifico riconosciuto dal Ministero della marina mercantile. In questo caso occorre allegare anche un estratto dalle matricole o dal registro delle navi minori o galleggianti della nuova iscrizione dell'unita', nel quale risulti annotato che la nave non potra' piu' essere adibita all'esercizio della pesca. Il premio di fermo definitivo e' calcolato tenendo conto anche delle frazioni di tonnellata di stazza lorda ed e' arrotondato alle 5.000 lire inferiori.