Art. 3.

  Per  ottenere  la  concessione  del  premio di fermo definitivo gli
interessati  debbono  presentare  domanda  al  Ministero della marina
mercantile  -  Direzione  generale della pesca marittima, nella quale
siano   indicate   le  generalita'  complete  del  richiedente  e  le
caratteristiche della nave.
  Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
    a)  l'attestazione  dell'autorita'  marittima  o consolare da cui
risulti   che   la  nave  nell'anno  civile  che  precede  quello  di
presentazione  della  domanda  non  e'  stata  in disarmo per piu' di
duecentosessantacinque giorni.
  Nell'attestazione deve essere specificato anche il sistema di pesca
esercitato;
  b)  il  certificato  di  iscrizione  nel  registro delle imprese di
pesca;
  c)  certificato  del tribunale dal quale risulti che il richiedente
non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;
  d) certificato di stazza;
  e)   attestazione  dell'autorita'  marittima  presso  la  quale  e'
iscritta  la  nave  dalla  quale  risulti la lunghezza di costruzione
utilizzata  per il calcolo della stazza oppure la lunghezza di stazza
netta  della  nave. In alternativa puo' essere presentato certificato
del  registro  italiano  navale dal quale risulti la lunghezza tra le
perpendicolari.
  Per   la   corresponsione   del  premio  di  fermo  definitivo  gli
interessati  debbono inviare, dopo aver ricevuto copia del decreto di
concessione,  l'estratto  dalle  matricole delle navi maggiori ovvero
dal  registro  delle  navi  minori  o  galleggianti nel quale risulti
annotata l'avvenuta cancellazione della nave per:
    demolizione, ovvero
    vendita  in  un  Paese  non appartenente alla Comunita' economica
europea, ovvero
    cambio di destinazione (passaggio al diporto, al traffico, ecc.).
In  questo  caso occorre allegare anche un estratto dalle matricole o
dal registro delle navi minori o galleggianti della nuova costruzione
dell'unita'  nel  quale  risulti annotato che la nave non potra' piu'
essere adibita all'esercizio della pesca, ovvero
    affondamento  volontario  ai  fini  della  creazione  di  zone di
ripopolamento, ovvero
    cessione   gratuita   della   nave  ad  un  istituto  scientifico
riconosciuto  dal  Ministero  della marina mercantile. In questo caso
occorre  allegare  anche  un  estratto dalle matricole o dal registro
delle  navi minori o galleggianti della nuova iscrizione dell'unita',
nel quale risulti annotato che la nave non potra' piu' essere adibita
all'esercizio della pesca.
  Il  premio  di  fermo  definitivo  e' calcolato tenendo conto anche
delle  frazioni  di tonnellata di stazza lorda ed e' arrotondato alle
5.000 lire inferiori.