Art. 4.

  Per  l'anno  1987  il  premio  per il fermo temporaneo, determinato
secondo  la  tabella  allegata, e' concesso alle imprese che hanno il
permesso  per l'esercizio della pesca con reti a strascico o con reti
volanti  e  con  navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o
superiore a 9 metri.
  Il premio di fermo temporaneo e' concesso a condizione che:
    a)  le  navi  abbiano  esercitato un'attivita' di pesca o abbiano
sostituito  una  nave  esercitante  attivita'  di  pesca  per  almeno
centoventi  giorni  nel  corso dell'anno civile precedente la domanda
della concessione del premio;
    b) il periodo di fermo sia continuativo per almeno quarantacinque
giorni  e  supplementare  rispetto  ad  un  periodo  di fermo tecnico
calcolato forfettariamente in centoquindici giorni all'anno;
    c) il fermo sia effettuato dal 6 agosto al 30 settembre 1987;
    d)  il  periodo  di  fermo  di  quarantacinque giorni comporti un
arresto  della  nave  continuativo per almeno cinquantacinque giorni,
calcolando  forfettariamente  in dieci giorni le soste dell'attivita'
di pesca previste per contratto o altre forme consuetudinarie.