Art. 4. Per l'anno 1987 il premio per il fermo temporaneo, determinato secondo la tabella allegata, e' concesso alle imprese che hanno il permesso per l'esercizio della pesca con reti a strascico o con reti volanti e con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 9 metri. Il premio di fermo temporaneo e' concesso a condizione che: a) le navi abbiano esercitato un'attivita' di pesca o abbiano sostituito una nave esercitante attivita' di pesca per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente la domanda della concessione del premio; b) il periodo di fermo sia continuativo per almeno quarantacinque giorni e supplementare rispetto ad un periodo di fermo tecnico calcolato forfettariamente in centoquindici giorni all'anno; c) il fermo sia effettuato dal 6 agosto al 30 settembre 1987; d) il periodo di fermo di quarantacinque giorni comporti un arresto della nave continuativo per almeno cinquantacinque giorni, calcolando forfettariamente in dieci giorni le soste dell'attivita' di pesca previste per contratto o altre forme consuetudinarie.