Art. 5.

  Le  autorita' marittime e gli altri organi di vigilanza controllano
l'effettivo arresto durante il periodo di fermo temporaneo delle navi
per le quali e' stata presentata ed accolta la domanda di concessione
del  premio.  A  tal  fine  presso gli uffici marittimi di iscrizione
delle navi debbono essere depositati tutti i documenti di bordo ed il
libretto di controllo degli imbarchi e consumi di carburante.
  Qualora  il  fermo  delle  navi  avviene presso un porto diverso da
quello  di  iscrizione,  le  autorita'  marittime che hanno la tenuta
delle  matricole  o del registro delle navi minori o galleggianti nel
quale   e'  iscritta  la  nave  che  effettuera'  il  fermo,  debbono
comunicare  all'autorita'  del  porto  in  cui  si  trova la nave che
l'armatore  e'  stato  ammesso  al  fermo temporaneo con diritto alla
corresponsione del relativo premio.