Art. 5. Le autorita' marittime e gli altri organi di vigilanza controllano l'effettivo arresto durante il periodo di fermo temporaneo delle navi per le quali e' stata presentata ed accolta la domanda di concessione del premio. A tal fine presso gli uffici marittimi di iscrizione delle navi debbono essere depositati tutti i documenti di bordo ed il libretto di controllo degli imbarchi e consumi di carburante. Qualora il fermo delle navi avviene presso un porto diverso da quello di iscrizione, le autorita' marittime che hanno la tenuta delle matricole o del registro delle navi minori o galleggianti nel quale e' iscritta la nave che effettuera' il fermo, debbono comunicare all'autorita' del porto in cui si trova la nave che l'armatore e' stato ammesso al fermo temporaneo con diritto alla corresponsione del relativo premio.