Art. 7.

  Coloro  che  intendono  effettuare  il  fermo temporaneo delle navi
adibite  alla  pesca  a strascico o alla pesca con reti volanti e che
hanno  presentato  all'ufficio  marittimo  di  iscrizione  della nave
apposita  domanda entro il 20 luglio 1987, come stabilito dall'art. 1
del  decreto  ministeriale  9  luglio 1987 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  159  del 10 luglio 1987) sono ammessi alla concessione
del  premio  a  condizione  che  l'autorita'  marittima che riceve la
domanda attesti, sulla base degli atti d'ufficio che:
    1)  la  nave  e'  iscritta  nei  propri  registri e l'armatore e'
iscritto nel registro delle imprese di pesca;
    2)  la  lunghezza  di  costruzione  oppure la lunghezza di stazza
netta della nave e' uguale o superiore a 9 metri;
    3)  nell'anno 1986 la nave non e' stata in disarmo per un periodo
superiore a duecentoquarantacinque giorni. Nel caso in cui la nave ha
sostituito  altra  unita' dello stesso proprietario il requisito deve
essere attestato per la nave sostituita;
    4) i componenti dell'equipaggio che hanno sottoscritto la domanda
insieme  all'armatore  sono  regolarmente  imbarcati  sulla  nave che
effettua  il fermo temporaneo, con iscrizione nel ruolo di equipaggio
o sulla licenza di navigazione.
  Le   domande   presentate  agli  uffici  marittimi  minori  (uffici
circondariali,  uffici  locali,  delegazioni di spiaggia), completate
con  l'attestazione  prevista  dal  comma  precedente, debbono essere
tempestivamente  trasmesse  alle competenti capitanerie di porto, con
la conferma per ciascuna nave che e' stato effettuato dal 6 agosto al
30 settembre 1987 il fermo temporaneo.