Art. 7. Coloro che intendono effettuare il fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca a strascico o alla pesca con reti volanti e che hanno presentato all'ufficio marittimo di iscrizione della nave apposita domanda entro il 20 luglio 1987, come stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1987) sono ammessi alla concessione del premio a condizione che l'autorita' marittima che riceve la domanda attesti, sulla base degli atti d'ufficio che: 1) la nave e' iscritta nei propri registri e l'armatore e' iscritto nel registro delle imprese di pesca; 2) la lunghezza di costruzione oppure la lunghezza di stazza netta della nave e' uguale o superiore a 9 metri; 3) nell'anno 1986 la nave non e' stata in disarmo per un periodo superiore a duecentoquarantacinque giorni. Nel caso in cui la nave ha sostituito altra unita' dello stesso proprietario il requisito deve essere attestato per la nave sostituita; 4) i componenti dell'equipaggio che hanno sottoscritto la domanda insieme all'armatore sono regolarmente imbarcati sulla nave che effettua il fermo temporaneo, con iscrizione nel ruolo di equipaggio o sulla licenza di navigazione. Le domande presentate agli uffici marittimi minori (uffici circondariali, uffici locali, delegazioni di spiaggia), completate con l'attestazione prevista dal comma precedente, debbono essere tempestivamente trasmesse alle competenti capitanerie di porto, con la conferma per ciascuna nave che e' stato effettuato dal 6 agosto al 30 settembre 1987 il fermo temporaneo.