IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
          IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

  Vista  la  legge  5  agosto  1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  febbraio  1985,  n.  10, concernente
disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;
  Vista  la  legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della
legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  l'art.  11,  comma  4,  della  stessa  legge, che prevede la
emanazione  di  apposito  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,   di   concerto   con  il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per
l'accertamento   del   possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  alle
provvidenze  di  cui allo stesso articolo e per la verifica periodica
della persistenza dei requisiti stessi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983,
n.  49, recante norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto
1981,  n.  416,  in  materia  di  tariffe  telefoniche, telegrafiche,
postali e dei trasporti;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Presentazione delle domande

  1.  Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti,
intendono  usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge 25
febbraio  1987,  n.  67 - nei successivi articoli indicata "la legge"
senza  ulteriori specificazioni - devono presentare apposita domanda,
a  firma  del  legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio
dell'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Via
Boncompagni,   15   -  00187  Roma,  a  mezzo  posta  mediante  invio
raccomandato,  specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la
richiesta  riguardi  le riduzioni tariffarie previste alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 11 della legge, copia della domanda deve essere
trasmessa   dalle   imprese   interessate   ai   gestori   competenti
all'applicazione delle tariffe.
  2.  Le domande devono pervenire entro la data del 10 settembre 1987
per  le  provvidenze  relative  all'anno 1986 ed entro la data del 31
marzo  di  ciascun  anno  successivo  a  quello  di  riferimento  dei
contributi per gli anni successivi.
  3.  A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
imprese  di  radiodiffusione  sonora  che  intendono  presentare, nei
termini  indicati  nel  comma  2, domanda per le provvidenze relative
all'anno  in  corso,  possono  dare  preavviso  scritto  al  Servizio
dell'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, con le
stesse  modalita'  indicate  nel comma 1. Il preavviso deve contenere
l'esplicita   dichiarazione   di  volonta'  di  produrre  la  domanda
prescritta.
 
          Nota  al  titolo  e  al  comma  1  dell'art. 6 e al comma 2
          dell'art. 7:
            Per il testo dell'intero art. 1 della legge n. 67/1987 si
          veda la nota all'art. 1, comma 1.


          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            La  legge  n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981,
          n.   416,  recante  disciplina  delle  imprese  editrici  e
          provvidenze  per  l'editoria)  dispone  all'art.  11 quanto
          segue:
            "Art.   11   (Contributi   ad   imprese  radiofoniche  di
          informazione).  - 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove
          norme   sul   sistema  radiotelevisivo  misto,  le  imprese
          radiofoniche  costituite  nelle  forme e con i requisiti di
          cui  ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato
          la  testata  radiofonica  giornalistica trasmessa presso il
          competente  tribunale  e  che  trasmettono  quotidianamente
          propri   programmi  informativi  su  avvenimenti  politici,
          religiosi,  economici,  sociali, sindacati, o letterari per
          non  meno  del  25  per  cento  delle  ore  di trasmissione
          comprese  tra  le  ore  7  e le ore 20, hanno diritto a far
          tempo dal 1 gennaio 1986:
              a)  alle  riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5  agosto  1981,  n.  416,  applicate  con le stesse
          modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
              b)  al  rimborso  dell'80  per  cento  delle  spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di tre agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.
              2.  Alle  imprese  radiofoniche  che  risultino  essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento, le quali:
                a)   abbiano   registrato  la  testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b)   trasmettano   quotidianamente  propri  programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari  per  non meno del 30 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c)  non  siano  editori o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9.
                Viene  corrisposto  a cura del servizio dell'economia
          della  Presidenza  del  Consiglio,  ai  sensi della legge 5
          agosto   1981,  n.  416,  per  il  quinquennio  1986-90  un
          contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due esercizi
          avendo  riferimento per la prima applicazione agli esercizi
          1985  e  1986,  inclusi  gli  ammortamenti,  e comunque non
          superiore   a  due  miliardi,  3.  Le  imprese  di  cui  al
          precedente  comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie
          di  cui  all'art.  28  della  legge  5 agosto 1981, n. 416,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica  nonche' alle agevolazioni di credito di
          cui  al  successivo  art.  20  e al rimborso previsto dalla
          lettera b) del comma 1 del presente articolo.
                4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  di  concerto  con il Ministro delle poste e delle
          telecomunicazioni,   da   emanarsi   entro  novanta  giorni
          dall'entrata   in  vigore  della  presente  legge,  saranno
          disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della loro persistenza".