Art. 2.
                           Documentazione

  1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
    a)  atto  di  notorieta'  o dichiarazione sostitutiva a firma del
legale  rappresentante  dell'impresa  di  radiodiffusione  sonora, ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
      1)  la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di
trasmissione,  la frequenza utilizzata, nonche' l'ambito territoriale
raggiunto dalle trasmissioni;
      2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le
trasmissioni  di  una stessa stazione emittente e il tribunale presso
il quale e' stata effettuata la registrazione;
      3)   il  giornalista  professionista  o  pubblicista  direttore
responsabile della testata;
      4)  il  proprietario  della testata, nel caso che lo stesso sia
diverso  dalla persona fisica o dalla societa' che esercita l'impresa
radiofonica;
      5)  le  ore  di  trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun
giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore
20;
      6)  le  ore di trasmissione dei propri programmi informativi su
avvenimenti  politici  e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o
sindacali,   e/o   letterari,   con   indicazione  della  percentuale
rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5);
      7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
    b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto
nonche' del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli
amministratori  e  dei  sindaci della societa' esercenti l'impresa di
radiodiffusione,  ovvero  certificato  di  iscrizione  alla camera di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura della persona fisica
che esercita l'impresa;
    c)   nel   caso   che   la   societa'   esercente   l'impresa  di
radiodiffusione   sia   costituita  in  forma  cooperativa,  atto  di
notorieta'   o   dichiarazione   sostitutiva   a   firma  del  legale
rappresentante  della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio  1968,  n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di
ciascun   anno  di  riferimento  dei  contributi,  con  la  qualifica
professionale,  nonche',  nel caso delle cooperative di cui al quarto
comma  dell'art.  6  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, cosi' come
sostituito   dall'art.   4   della  legge,  l'elenco  dei  dipendenti
dell'impresa  aventi  rapporto  di  lavoro  regolato  da contratto di
lavoro  giornalistico  e  clausola  di  esclusiva  con la cooperativa
medesima;
    d)  il  palinsesto  dei  programmi  trasmessi,  reso  con atto di
notorieta'   o   dichiarazione   sostitutiva   a   firma  del  legale
rappresentante  dell'impresa  di  radiodiffusione  sonora,  ai  sensi
dell'art.  4  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla
domanda  per  le  provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui
l'impresa   di   radiodiffusione   sonora  non  abbia  effettuato  la
comunicazione  preventiva  prevista  dal  comma 3 dell'art. 1, devono
essere  allegati  i  dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la
registrazione  dei  programmi  trasmessi  nelle ore indicate al n. 5)
della  lettera  a).  Ai  fini  della  comunicazione del palinsesto, a
decorrere  dal  1  gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione
sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e
vidimate  da  notaio,  sul  quale  devono essere indicati contenuto e
durata  di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a
disposizione del Servizio dell'editoria.
  2.  Per  le  domande  successive  alla  prima,  e'  consentito  far
riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1
allegati  alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento
a  completamento  e  corredo  della  stessa,  ai  sensi  dell'art. 7,
sempreche' non siano intervenute variazioni.
  3.  Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi
di  partito  politico,  in  aggiunta  ai documenti suindicati, devono
altresi' essere allegati alla domanda:
    a)  i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno
precedente (redatti ai sensi dell'art. 2217 del codice civile);
    b)  la  certificazione  degli  stessi  da parte della societa' di
revisione  aventi  i  requisiti  di  cui  all'art.  8 del decreto del
presidente  della  Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136, ed iscritte
nell'albo  speciale  di  cui all'art. 9 dello stesso decreto, ovvero,
nel  caso  vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'art.
11  della  legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni
1985  e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta
da societa' di revisione aventi i requisiti suddetti;
    c)  atto  di  notorieta'  o dichiarazione sostitutiva a firma del
legale  rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 della legge
4  gennaio  1968,  n.  15,  da  cui risulti che il soggetto esercente
l'impresa  di  radiodiffusione  sonora  non  sia  editore  ovvero non
controlli,  direttamente o indirettamente, organi di informazione che
usufruiscano dei contributi di cui all'aert. 9, comma 6, della legge.
  4.  I  costi  risultanti  dai  bilanci  da  valutare  ai fini della
quantificazione  del contributo previsto dall'art. 11, comma 2, della
legge   sono  quelli  effettivamente  ed  esclusivamente  concernenti
l'attivita'  caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione
sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.
  5.   L'utilizzazione  della  frequenza,  indicata  dall'impresa  di
radiodiffusione   sonora   nella   domanda,  non  costituisce  titolo
prioritario   in   sede   di   futura  regolamentazione  del  settore
dell'emittenza   radiotelevisiva   privata   e   per   i  conseguenti
provvedimenti applicativi.
 
          Nota all'art. 2, comma 2, lettera a):
              La  legge  n.  15/1968  reca norme sulla documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme. Il relativo art. 4 cosi' dispone:
              "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati
          o   qualita'  personali  che  siano  a  diretta  conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    da]   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione  della sottoscrizione con l'osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".

          Note all'art. 2, comma 1, lettera e):
            -  Per quanto riguarda l'art. 4 della legge n. 15/1968 si
          veda la nota precedente.
            -  Il  testo  aggiornato  del  quarto  comma  dell'art. 6
          (cooperative   giornalistiche)   della  legge  n.  416/1981
          (Disciplina   delle  imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria)  e'  il seguente: "Ai fini della presente legge
          le  cooperative  di  giornalisti devono associare almeno il
          cinquanta  per  cento  dei  giornalisti  dipendenti  aventi
          rapporto  di  lavoro  regolato  dal  contratto nazionale di
          lavoro   giornalistico  e  clausola  di  esclusiva  con  le
          cooperative  medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo
          precedente,  con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato
          la   pubblicazione   della  testata.  Gli  statuti  debbono
          consentire  la  partecipazione  alle rispettive cooperative
          degli   altri   giornalisti   dell'impresa  aventi  analogo
          rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano
          richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della
          cooperativa,  valgono  le norme generali del codice civile,
          nonche' i particolari requisiti e le procedure ordinarie in
          materie stabilite dagli statuti stessi".

          Nota all'art. 2, comma 3, lettera a):
            L'art. 2217 del codice civile cosi' dispone:
            "Art.  2217  (Redazione  dell'inventario). - L'inventario
          deve  redigersi  all'inizio  dell'esercizio  dell'impresa e
          successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
          la  valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
          all'impresa,  nonche'  delle  attivita'  e delle passivita'
          dell'imprenditore estranee alla medesima.
            L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei
          profitti  e  delle  perdite,  il  quale deve dimostrare con
          evidenza  e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le perdite
          subite.  Nelle  valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
          attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
          per azioni, in quanto applicabili.
            L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e
          presentato  entro  tre  mesi all'ufficio del registro delle
          imprese o a un notaio per la vidimazione".

          Note all'art. 2, comma 3, lettera b):
            -  Il  D.P.R. n. 136/1975 reca attuazione della delega di
          cui  all'art.  2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n.
          216, concernente il controllo contabile e la certificazione
          dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa.
            Il testo del relativo art. 8 e' il seguente:
              nazionale  per  le  societa'  e  la borsa provvede alla
          tenuta  di  un  albo  speciale  delle societa' di revisione
          abilitate   all'esercizio  delle  funzioni  indicate  negli
          articoli 1 e 7 del presente decreto.
            Ai  sensi  della  legge  23 novembre 1939, n. 1966 (e del
          regio  decreto  22  aprile  1940, n. 531, che rispondano ai
          seguenti requisiti:
              1) per tutti i tipi di societa', l'oggetto sociale deve
          essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di
          aziende, con esclusione di qualsiasi altra attivita';
              2)  per  tutti i tipi di societa', la maggioranza degli
          amministratori   deve  essere  costituita:  a)  da  dottori
          commercialisti  o  ragionieri  iscritti nei rispettivi albi
          professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti,
          che  abbiano  esercitato  attivita' di revisione per almeno
          cinque  anni o abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di
          cui  al  successivo art. 13; b) da persone munite di titolo
          di   studio   non  inferiore  al  diploma  di  istituto  di
          istruzione   secondaria   di   secondo  grado  che  abbiano
          esercitato  per almeno cinque anni le funzioni indicate nel
          secondo  comma  dell'art.  12  del  regio  decreto-legge 24
          luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937,
          n.  517, e che abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di
          cui al successivo art. 13;
              3)  per  le  societa'  semplici  devono  osservarsi  le
          modalita' di pubblicita' previste nell'art. 2296 del codice
          civile;
              4)   per   le   societa'   con   soci   illimitatamente
          responsabili:  a)  la  maggioranza dei soci illimitatamente
          responsabili    deve    essere    costituita   da   dottori
          commercialisti  o  ragionieri  iscritti nei rispettivi albi
          professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
          6)  deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente
          responsabili   sono   in   grado   di   rispondere  per  le
          obbligazioni  sociali con un patrimonio adeguato o mediante
          garanzia  finanziaria  o assicurativa ritenuti idonei dalla
          Commissione;
              5)  per  le  societa'  a responsabilita' limitata o per
          azioni  il capitale sociale non puo' essere inferiore a 500
          milioni  di  lire  e  i  soci  possono  essere soltanto: a)
          istituti  di  credito  di  diritto  pubblico;  b) banche di
          interesse  nazionale;  e)  istituti, anche se costituiti in
          forma    di    societa'    per   azioni,   che   esercitano
          prevalentemente   il   credito  a  medio  e  lungo  termine
          sull'intero territorio nazionale.
            Le  societa'  costituite  all'estero,  operanti in Italia
          mediante  stabili  organizzazioni  ed  autorizzate ai sensi
          della  legge  23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto
          22  aprile  1940,  n.  531,  escluse  quelle per azioni o a
          responsabilita'  limitata o di tipo corrispondente, possono
          essere    iscritte   nell'albo   speciale   alle   seguenti
          condizioni:
              a)  che  forniscano  la  prova di avere esercitato, per
          almeno  dieci anni, attivita' di organizzazione e revisione
          contabile,  salvo  che non si tratti di societa' costituite
          in  conformita' della legge di uno degli Stati membri della
          Comunita'  economica  europea e riconosciute ai sensi della
          convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220;
              b)  che  la stabile organizzazione nel territorio dello
          Stato,   che   esercita  l'attivita'  di  organizzazione  e
          revisione contabile, non eserciti alcun'altra attivita';
              c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2)
          e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti
          o  ragionieri  iscritti negli albi professionali italiani o
          nel  ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza
          degli    amministratori    e   dei   soci   illimitatamente
          responsabili puo' essere costituita anche da professionisti
          con   qualifiche   estere   corrispondenti,   iscritti  nei
          corrispondenti   albi   esteri  o  muniti  di  equipollente
          abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza
          delle   qualifiche,   dell'iscrizione   nell'albo  o  della
          abilitazione  professionale  e  del  titolo  di  studio  e'
          valutata dalla Commissione.
            Le  societa'  estere  iscritte nell'albo speciale debbono
          trasmettere  alla  Commissione il bilancio annuale relativo
          alla  stabile  organizzazione  che  esercita nel territorio
          dello   Stato   attivita'  di  organizzazione  e  revisione
          contabile,  anche quando la legge applicabile alle societa'
          stesse non prescriva la redazione del bilancio.
            Le  azioni  della  societa' di revisione costituita sotto
          forma di societa' per azioni devono essere nominative e non
          possono essere trasferite mediante girata.
            Il   trasferimento  delle  azioni  o  delle  quote  e  la
          sostituzione  degli amministratori e dei direttori generali
          delle societa' di revisione, in qualunque forma costituite,
          devono  essere  comunicati  alla Commissione nel termine di
          dieci  giorni,  a  pena  di  cancellazione  della  societa'
          dall'albo speciale.
            I  dipendenti  dello  Stato o di enti pubblici, i notai e
          gli   agenti   di   cambio   non  possono  essere  soci,  o
          amministratori   delle   societa'   di  revisione  iscritte
          nell'albo speciale.
            I  dottori  commercialisti,  i ragionieri e gli esercenti
          altre  professioni intellettuali per le quali e' necessaria
          l'iscrizione  in  appositi  albi  o elenchi che siano soci,
          amministratori   o  dipendenti  di  societa'  di  revisione
          iscritte  nell'albo  speciale non possono esercitare alcuna
          attivita'  professionale  o  di  consulenza  fino  a quando
          permanga il rapporto con la societa' di revisione.
            Il  divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso
          il   quinto  anno  successivo  all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto".
            -  Il  testo  dell'art.  9  del  succitato  decreto e' il
          seguente:
            "Art.  9  (Iscrizione nell'albo speciale). - L'iscrizione
          delle  societa' di revisione nell'albo speciale e' disposta
          dalla  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa,
          previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti
          dal   presente   decreto   e   in   base  alla  valutazione
          dell'indipendenza, organizzazione e idoneita' tecnica delle
          societa'.
            Dell'iscrizione   nell'albo  speciale  deve  essere  data
          notizia,  a cura della Commissione e a spese della societa'
          interessata,  nel  Bollettino  ufficiale delle societa' per
          azioni e a responsabilita' limitata (Bollettino nazionale).
            I provvedimenti della Commissione che negano l'iscrizione
          devono   essere   motivati,   notificati  alla  societa'  e
          comunicati  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato.
            Le  spese  di iscrizione nell'albo speciale sono a carico
          della   societa'  richiedente,  secondo  tariffe  che  sono
          determinate dalla Commissione".

          Note all'art. 2, comma 3, lettera c):
            -  Per quanto riguarda l'art. 4 della legge n. 15/1968 si
          veda la nota all'art. 2, comma 1, lettera a).
            -  L'art.  9 della legge n. 67/1987 reca modalita' per la
          concessione   di   contributi   ad   imprese   editrici  di
          particolare valore. Al comma 6 si dispone quanto segue:
            "6.  Alle  imprese editrici di quotidiani o periodici che
          attraverso   esplicita   menzione   riportata   in  testata
          risultino  essere  organi di partiti politici rappresentati
          in almeno un ramo del Parlamento e' corrisposto:
              a)  un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per
          cento  della  media  dei costi risultanti dai bilanci degli
          ultimi  due  esercizi,  inclusi gli ammortamenti e comunque
          non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e
          300 milioni per i periodici;
              b)   un   contributo   variabile  calcolato  secondo  i
          parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani,
          ridotto  ad  un  sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili per i suddetti periodici viene comunque corrisposto
          un  contributo  fisso  di  200 milioni nel caso di tirature
          medie superiori alle 10.000 copie".