Art. 2. Documentazione 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: 1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonche' l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni; 2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale e' stata effettuata la registrazione; 3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata; 4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla societa' che esercita l'impresa radiofonica; 5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20; 6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5); 7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della societa' esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa; c) nel caso che la societa' esercente l'impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonche', nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, cosi' come sostituito dall'art. 4 della legge, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima; d) il palinsesto dei programmi trasmessi, reso con atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'art. 1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell'editoria. 2. Per le domande successive alla prima, e' consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'art. 7, sempreche' non siano intervenute variazioni. 3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresi' essere allegati alla domanda: a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'art. 2217 del codice civile); b) la certificazione degli stessi da parte della societa' di revisione aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta da societa' di revisione aventi i requisiti suddetti; c) atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l'impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all'aert. 9, comma 6, della legge. 4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attivita' caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti. 5. L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.
Nota all'art. 2, comma 2, lettera a): La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Il relativo art. 4 cosi' dispone: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato da] sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". Note all'art. 2, comma 1, lettera e): - Per quanto riguarda l'art. 4 della legge n. 15/1968 si veda la nota precedente. - Il testo aggiornato del quarto comma dell'art. 6 (cooperative giornalistiche) della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' il seguente: "Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche' i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi". Nota all'art. 2, comma 3, lettera a): L'art. 2217 del codice civile cosi' dispone: "Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa' per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione". Note all'art. 2, comma 3, lettera b): - Il D.P.R. n. 136/1975 reca attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa. Il testo del relativo art. 8 e' il seguente: nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. Ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti: 1) per tutti i tipi di societa', l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attivita'; 2) per tutti i tipi di societa', la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: a) da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attivita' di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13; b) da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13; 3) per le societa' semplici devono osservarsi le modalita' di pubblicita' previste nell'art. 2296 del codice civile; 4) per le societa' con soci illimitatamente responsabili: a) la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; 6) deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione; 5) per le societa' a responsabilita' limitata o per azioni il capitale sociale non puo' essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: a) istituti di credito di diritto pubblico; b) banche di interesse nazionale; e) istituti, anche se costituiti in forma di societa' per azioni, che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale. Le societa' costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilita' limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni: a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attivita' di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di societa' costituite in conformita' della legge di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea e riconosciute ai sensi della convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220; b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita l'attivita' di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcun'altra attivita'; c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili puo' essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio e' valutata dalla Commissione. Le societa' estere iscritte nell'albo speciale debbono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla stabile organizzazione che esercita nel territorio dello Stato attivita' di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. Le azioni della societa' di revisione costituita sotto forma di societa' per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante girata. Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle societa' di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della societa' dall'albo speciale. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere soci, o amministratori delle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale. I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di societa' di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la societa' di revisione. Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto". - Il testo dell'art. 9 del succitato decreto e' il seguente: "Art. 9 (Iscrizione nell'albo speciale). - L'iscrizione delle societa' di revisione nell'albo speciale e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dal presente decreto e in base alla valutazione dell'indipendenza, organizzazione e idoneita' tecnica delle societa'. Dell'iscrizione nell'albo speciale deve essere data notizia, a cura della Commissione e a spese della societa' interessata, nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (Bollettino nazionale). I provvedimenti della Commissione che negano l'iscrizione devono essere motivati, notificati alla societa' e comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le spese di iscrizione nell'albo speciale sono a carico della societa' richiedente, secondo tariffe che sono determinate dalla Commissione". Note all'art. 2, comma 3, lettera c): - Per quanto riguarda l'art. 4 della legge n. 15/1968 si veda la nota all'art. 2, comma 1, lettera a). - L'art. 9 della legge n. 67/1987 reca modalita' per la concessione di contributi ad imprese editrici di particolare valore. Al comma 6 si dispone quanto segue: "6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici; b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".