Art. 3. Controlli 1. Le imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei contributi di cui all'art. 11, comma 2, della legge, sono tenute: a) alla registrazione quotidiana dell'intera programmazione, su nastro, cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per almeno trenta giorni; c) per le sole imprese che non abbiano presentato la comunicazione di preavviso di cui all'art. 1, comma 3, alla raccolta ed al mantenimento delle registrazioni di cui al punto a) per la durata di un anno; c) all'istituzione del registro di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 2. 2. Le imprese devono consentire agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'accesso ai locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica, da effettuare anche presso gli uffici del Servizio, delle registrazioni di cui al comma 1. 3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno in corso, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge. 4. E' in facolta' del Servizio disporre ulteriori controlli saltuari senza preavviso.
Nota all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, comma 1: Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 67/1987 si veda la nota all'art. 1, comma 1.