Art. 3.
                              Controlli

  1.  Le  imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei
contributi di cui all'art. 11, comma 2, della legge, sono tenute:
    a)  alla  registrazione quotidiana dell'intera programmazione, su
nastro,  cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per
almeno trenta giorni;
    c)   per   le   sole   imprese  che  non  abbiano  presentato  la
comunicazione  di preavviso di cui all'art. 1, comma 3, alla raccolta
ed  al  mantenimento  delle  registrazioni  di cui al punto a) per la
durata di un anno;
    c)  all'istituzione  del  registro di cui al comma 1, lettera e),
dell'art. 2.
  2.  Le  imprese  devono  consentire  agli  incaricati  del Servizio
dell'editoria  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri l'accesso
ai  locali  in  cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per
consentire  l'esame  e  la  verifica,  da effettuare anche presso gli
uffici del Servizio, delle registrazioni di cui al comma 1.
  3.  L'inottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2
comporta  l'esclusione  dai  benefici  per  l'anno  in  corso,  senza
pregiudizio delle altre sanzioni di legge.
  4.  E'  in  facolta'  del  Servizio  disporre  ulteriori  controlli
saltuari senza preavviso.
 
          Nota all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, comma 1:
            Per  il  testo dell'intero art. 11 della legge n. 67/1987
          si veda la nota all'art. 1, comma 1.