Art. 4.
              Modalita' di erogazione delle provvidenze

  1.  Il  Servizio  dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  provvede  a  comunicare  annualmente  ai gestori competenti
all'applicazione  delle  tariffe,  di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art.   11   della   legge,   gli   elenchi   delle   imprese  di
radiodiffusione  sonora  aventi  diritto  alle riduzioni previste; ad
erogare  le  somme  relative al rimborso di cui alla lettera b) dello
stesso  comma  1;  ad erogare altresi' i contributi di cui al comma 2
del citato art. 11, previo parere di una commissione cosi' composta:
    un  Sottosegretario  di  Stato  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che la presiede;
    un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
    un  Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
    il  direttore  generale delle informazioni, dell'editoria e della
proprieta' letteraria, artistica e scientifica;
    il capo del Servizio editoria della predetta Direzione generale;
    quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di
radiodiffusione  sonora,  nominati  dal  Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    un  esperto  od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora
di  testate  organi  di partiti politici, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri;
    un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
    un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
    due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza
con   l'informazione   radiofonica,   designati  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri;
    un  esperto  del  settore  radioelettrico, designato dal Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
  2.  La  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle
informazioni, della editoria e della proprieta' letteraria, artistica
e scientifica. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione
e'  richiesta,  in prima convocazione, la presenza di almeno la meta'
piu'  uno  dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non
meno  di  ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli
stessi.
  3.  A  cura  del  Servizio  dell'editoria verra' data notizia delle
domande  di  contributo  pervenute,  precisando  quelle  accolte, con
relativa  quantificazione  delle  somme  erogate,  e quelle respinte,
mediante  pubblicazione  sui periodici editi dalla Direzione generale
delle informazioni, della editoria e proprieta' letteraria, artistica
e scientifica della Presidenza del Consiglio.