Art. 4. Modalita' di erogazione delle provvidenze 1. Il Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare annualmente ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione sonora aventi diritto alle riduzioni previste; ad erogare le somme relative al rimborso di cui alla lettera b) dello stesso comma 1; ad erogare altresi' i contributi di cui al comma 2 del citato art. 11, previo parere di una commissione cosi' composta: un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede; un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica; il capo del Servizio editoria della predetta Direzione generale; quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; un esperto od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione radiofonica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; un esperto del settore radioelettrico, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi. 3. A cura del Servizio dell'editoria verra' data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.