Art. 5. 
                       Agenzie di informazione 
 
  1. Il rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1  dell'art.  11
della legge  puo'  essere  effettuato  in  favore  delle  imprese  di
radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello  stesso  articolo,
in relazione  all'importo  delle  spese  di  abbonamento  ai  servizi
informativi delle agenzie di stampa indicato negli articoli 16  e  17
della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione  radiofonica
che abbiano registrato la testata presso il competente  tribunale  da
almeno un anno alla data di entrata in vigore  della  legge  medesima
con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la  stampa
o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale  adeguata  a
consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione  di
notizie e che siano altresi' collegate mediante abbonamento  con  non
meno di cinque emittenti. 
  2. I servizi  informativi  dovranno  consistere  esclusivamente  in
notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli
strumenti tipici del settore  (cassetta,  disco  o  trasmissione  via
etere con ponte radio da punto a punto o via cavo). 
 
          Nota all'art. 5, comma 1:
            Per  il  testo dell'intero art. 11 della legge n. 67/1987
          si  veda  la  nota  all'art.  1,  comma  1.  Il testo degli
          articoli 16 e 17 della medesima legge e' il seguente:
            "Art.  16 (Contributi alle agenzie di stampa a diffusione
          nazionale).  -  1.  I  contributi  di  cui  al  primo comma
          dell'art.  27  della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, sono
          prorogati secondo quanto previsto dai successivi commi.
            2.  Per  il  biennio  decorrente  dal  1 gennaio 1986, e'
          autorizzata  la  corresponsione di contributi per l'importo
          complessivo  di  lire quattro miliardi e ottocento milioni,
          in  ragione  di  anno, salvo quanto previsto dal successivo
          art.  17,  in  favore  delle agenzie di stampa a diffusione
          nazionale  che  possiedano  i  requisiti  di  cui  al comma
          seguente da almeno tre anni.
            3.  Ai  sensi  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, sono
          considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che
          siano collegate per telescrivente con canali in concessione
          esclusiva    del    Ministero    delle    poste   e   delle
          telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque
          regioni,  che  abbiano  alle  loro  dipendenze  a norma del
          contratto  nazionale  di  lavoro  piu' di dieci giornalisti
          professionisti  a  tempo  pieno  ed  esclusivo  e  piu'  di
          quindici  poligrafici ed effettuino un minimo di dodici ore
          di trasmissione al giorno.
            4.  Le  agenzie  di  stampa  a  diffusione nazionale sono
          considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'art. 1 del
          decreto-legge  7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7  aprile  1977, n. 102,
          dell'art.  1  della  legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo
          modificato  dall'art.  2 della legge 5 agosto 1978, n. 502,
          degli  articoli  1  e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
          353,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla citata
          legge  5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 del decreto-legge
          30   gennaio   1979,   n.  20,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla  legge  31  marzo  1979,  n.  92,  e
          dell'art.   1  della  legge  13  agosto  1979,  n.  375,  e
          successivi provvedimenti.
            5.  L'erogazione  dei contributi alle agenzie di stampa a
          diffusione  nazionale  e'  effettuata  ripartendo  tra  gli
          aventi diritto due quinti dell'importo complessivo in parti
          uguali  e i restanti tre quinti in proporzione al parametro
          rilevato  per  ciascuna impresa come somma dei prodotti tra
          il  numero  dei  giornali  collegati  a  ciascuna rete e il
          numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.
            6.  Nessuna  agenzia  di stampa puo' comunque ricevere un
          contributo  globale che superi il cinquanta per cento delle
          spese  risultanti  in  bilancio  per  il personale e per le
          strutture.
            Art.  17  (Contributi alle altre agenzie di stampa). - 1.
          Per  il  biennio  decorrente  dal  1  gennaio  1986,  nello
          stanziamento  di  cui all'art. 16, comma 2, viene riservata
          una  quota  di  lire  500  milioni  in ragione di anno alle
          agenzie  di  stampa  non  provviste dei requisiti di cui al
          comma 3 del medesimo articolo.
            2.   L'erogazione   dei   contributi   viene   effettuata
          ripartendo  in  parti  uguali  la somma di lire 200 milioni
          alle  agenzie di stampa che abbiano alle proprie dipendenze
          almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del
          contratto    nazionale   di   lavoro,   abbiano   contratto
          abbonamenti  regolarmente  contabilizzati  con  non meno di
          quindici  quotidiani,  abbiano registrato la testata presso
          la  cancelleria del tribunale competente per territorio con
          la  qualifica  di  agenzia  di informazione per la stampa o
          analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno
          mille  notiziari  con  cinquemila  notizie,  ovvero abbiano
          registrato  la  testata cosi' come sopra indicato da almeno
          un   anno   ed   abbiano  emesso  almeno  duecentocinquanta
          notiziari  recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno
          precedente.  Il  residuo  contributo di lire 300 milioni e'
          ripartito  fra  le agenzie di stampa quotidiane che abbiano
          alle  proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore
          fisso  a  tempo  pieno,  che siano registrate da almeno tre
          anni  e  che  abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti
          almeno  cinquemila  notizie  e  nell'anno precedente almeno
          duecento notiziari.
            3.  Nessuna  agenzia  di stampa puo' comunque ricevere un
          contributo  globale che superi il cinquanta per cento delle
          spese  documentate  sostenute  per  il  personale  e per le
          strutture".