Art. 5. Agenzie di informazione 1. Il rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge puo' essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicato negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresi' collegate mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti. 2. I servizi informativi dovranno consistere esclusivamente in notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli strumenti tipici del settore (cassetta, disco o trasmissione via etere con ponte radio da punto a punto o via cavo).
Nota all'art. 5, comma 1: Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 67/1987 si veda la nota all'art. 1, comma 1. Il testo degli articoli 16 e 17 della medesima legge e' il seguente: "Art. 16 (Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale). - 1. I contributi di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto dai successivi commi. 2. Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986, e' autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, salvo quanto previsto dal successivo art. 17, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni. 3. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e piu' di quindici poligrafici ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno. 4. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti. 5. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e' effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa. 6. Nessuna agenzia di stampa puo' comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e per le strutture. Art. 17 (Contributi alle altre agenzie di stampa). - 1. Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986, nello stanziamento di cui all'art. 16, comma 2, viene riservata una quota di lire 500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo. 2. L'erogazione dei contributi viene effettuata ripartendo in parti uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica di agenzia di informazione per la stampa o analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la testata cosi' come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni e' ripartito fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti almeno cinquemila notizie e nell'anno precedente almeno duecento notiziari. 3. Nessuna agenzia di stampa puo' comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate sostenute per il personale e per le strutture".