Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Per la domanda relativa alle provvidenze riferite all'anno 1986, le imprese di radiodiffusione sonora possono riservarsi di presentare in un secondo momento, ma non oltre il 31 marzo 1988, i documenti di cui all'art. 2. La domanda si intende validamente presentata anche se la registrazione della testata radiofonica presso il competente tribunale e' in corso. 2. L'erogazione delle provvidenze previste dall'art. 11 della legge e' comunque subordinata alla presentazione dei documenti indicati dall'art. 2 e alla registrazione della testata presso il competente tribunale.