Art. 7.
                      Disposizioni transitorie

  1. Per la domanda relativa alle provvidenze riferite all'anno 1986,
le imprese di radiodiffusione sonora possono riservarsi di presentare
in  un secondo momento, ma non oltre il 31 marzo 1988, i documenti di
cui all'art. 2. La domanda si intende validamente presentata anche se
la  registrazione  della  testata  radiofonica  presso  il competente
tribunale e' in corso.
  2. L'erogazione delle provvidenze previste dall'art. 11 della legge
e'  comunque  subordinata  alla  presentazione dei documenti indicati
dall'art.  2  e alla registrazione della testata presso il competente
tribunale.