IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la direttiva del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente
le  misure  di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di
organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai prodotti vegetali e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 febbraio 1986, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  20 marzo 1986, concernente le norme
fitosanitarie  relative  all'importazione  e  transito dei vegetali e
prodotti vegetali;
  Visto   il  decreto  22  maggio  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  124  del  30  maggio  1987,  concernente il divieto di
importazione di funghi coltivati freschi;
  Vista  la  decisione  della  commissione  CEE del 1 luglio 1987 che
invita  l'Italia  a revocare le misure adottate al fine di premunirsi
contro  la  introduzione  di  organismi  nocivi  associati  a  funghi
coltivati freschi;
  Considerato  che  l'indagine conoscitiva sulla specifica situazione
fitosanitaria  dei  paesi  produttori dei funghi coltivati freschi ha
permesso  di  appurare  la  presenza  in  detti Paesi degli organismi
nocivi "Aphelenchoides composticola" e "Ditylenchus myceliophagus";
  Considerato  che nella decisione della commissione CEE del 1 luglio
1987  non  sono  state  indicate specifiche misure preventive atte ad
evitare l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli
organismi nocivi anzidetti;
  Ritenuto    di   attenersi   alla   decisione   della   commissione
soprarichiamata  per  quanto concerne la revoca del divieto contenuto
nel decreto 22 maggio 1987;
  Ritenuto   necessario,   in   mancanza   di   specifiche  normative
comunitarie di protezione fitosanitaria nei confronti degli organismi
nocivi   in   questione,   ricorrere   all'adozione  di  disposizioni
protettive  complementari  come previsto dall'art. 15 della direttiva
n. 77/93/CEE sopramenzionata;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  funghi  coltivati  freschi,  originari dei Paesi esteri, possono
essere   introdotti   nel  territorio  della  Repubblica  italiana  a
condizione che:
    siano  sottoposti  nel paese di origine ad appropriate analisi di
laboratorio  al  fine  di verificare l'assenza degli organismi nocivi
"Aphelenchoides composticola" e "Ditylenchus myceliophagus";
    siano accompagnati dal certificato fitopatologico, sul quale deve
essere   attestata,   nello   spazio   riservato  alla  dichiarazione
supplementare  l'assenza  degli  organismi  nocivi  anzidetti  con la
denominazione del laboratorio che ha effettuato le analisi.
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985, modificate o alle quali e'
          operato   il   rinvio.   Restano   invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          NOTE

          Nota alle premesse e all'art. 3:
            Il  D.M. 22 maggio 1987 recante divieto d'importazione di
          funghi  coltivati  freschi,  proibisce  l'importazione  dei
          funghi  coltivati freschi, dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre
          1987.