Art. 2.

  I delegati speciali per le malattie delle piante, nell'effettuare i
controlli   fitosanitari   per   il   rilascio   del  certificato  di
importazione   ai  funghi  coltivati  freschi,  debbono  prelevare  a
sondaggio  e  su  un  terzo  delle  partite in importazione, campioni
rappresentativi da sottoporre ad analisi di laboratorio.
  Le  partite  di  funghi  sulle quali saranno effettuate le analisi,
potranno  essere  commercializzate solo dopo l'esito di tali analisi,
di  cui  sara'  data  comunicazione  all'importatore interessato e al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola.