Art. 2. I delegati speciali per le malattie delle piante, nell'effettuare i controlli fitosanitari per il rilascio del certificato di importazione ai funghi coltivati freschi, debbono prelevare a sondaggio e su un terzo delle partite in importazione, campioni rappresentativi da sottoporre ad analisi di laboratorio. Le partite di funghi sulle quali saranno effettuate le analisi, potranno essere commercializzate solo dopo l'esito di tali analisi, di cui sara' data comunicazione all'importatore interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.