UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo 1. Il fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella citta' di Roma costituito coll'articolo 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, (serie 2ª), sara' amministrato dalla Direzione generale del Fondo per il Culto con contabilita' separata, fino a che non sara' provveduto all'ordinamento della proprieta' ecclesiastica del Regno in conformita' dell'art. 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214, (serie 2ª). Alla Direzione stessa sara' del pari affidato di condurre a termine le operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma.