Articolo 2. Per gli oggetti suindicati e' stabilita presso la Direzione generale del Fondo per il Culto una nuova divisione con ufficio di ragioneria, i cui impiegati, pur formando un unico ruolo di anzianita' con quelli della Direzione generale medesima, saranno scelti di preferenza, per la prima volta, tra quelli gia' addetti al Regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, a carico del quale sara' posta la corrente spesa. Agl'impiegati del Regio Commissariato che rimanessero senza destinazione sara' provveduto a norma dell'articolo 2 della legge 7 settembre 1879, n. 5069, (serie 2ยช).