Articolo 2. 
 
  Per  gli  oggetti  suindicati  e'  stabilita  presso  la  Direzione
generale del Fondo per il Culto una nuova divisione  con  ufficio  di
ragioneria,  i  cui  impiegati,  pur  formando  un  unico  ruolo   di
anzianita' con quelli  della  Direzione  generale  medesima,  saranno
scelti di preferenza, per la prima volta, tra quelli gia' addetti  al
Regio Commissariato per la liquidazione  dell'Asse  ecclesiastico  in
Roma, a carico del quale sara' posta la corrente spesa. 
 
  Agl'impiegati  del  Regio  Commissariato  che   rimanessero   senza
destinazione sara' provveduto a norma dell'articolo 2 della  legge  7
settembre 1879, n. 5069, (serie 2ยช).