Articolo 3. 
 
  E' istituito un Consiglio di amministrazione col mandato: 
 
    a)  di  sovraintendere  all'amministrazione  del  fondo  indicato
nell'art. 1, e  alle  operazioni  di  stralcio  per  la  liquidazione
dell'Asse ecclesiastico in Roma; 
 
    b) di erogare la rendita del  fondo  medesimo  nei  limiti  delle
somme annualmente disponibili, in opere di beneficenza e di religione
a pro della citta' di Roma, avendo  in  considerazione  speciale  gli
istituti di beneficenza attualmente sussidiati dal comune. 
 
  Il Consiglio si compone di due senatori, di due deputati e  di  due
consiglieri del comune di Roma scelti rispettivamente  dai  corpi  ai
quali appartengono, di due consiglieri di Stato scelti  dal  Ministro
Guardasigilli e dal direttore generale del fondo culto. 
 
  Il Consiglio cosi' costituito eleggera' il  presidente  fra  i  sei
membri appartenenti ai corpi elettivi. 
 
  I membri del Consiglio si rinnovano  per  meta'  ad  ogni  biennio,
distintamente per ciascuna categoria: la prima volta per estrazione a
sorte ed in seguito per anzianita'.