Articolo 3. E' istituito un Consiglio di amministrazione col mandato: a) di sovraintendere all'amministrazione del fondo indicato nell'art. 1, e alle operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma; b) di erogare la rendita del fondo medesimo nei limiti delle somme annualmente disponibili, in opere di beneficenza e di religione a pro della citta' di Roma, avendo in considerazione speciale gli istituti di beneficenza attualmente sussidiati dal comune. Il Consiglio si compone di due senatori, di due deputati e di due consiglieri del comune di Roma scelti rispettivamente dai corpi ai quali appartengono, di due consiglieri di Stato scelti dal Ministro Guardasigilli e dal direttore generale del fondo culto. Il Consiglio cosi' costituito eleggera' il presidente fra i sei membri appartenenti ai corpi elettivi. I membri del Consiglio si rinnovano per meta' ad ogni biennio, distintamente per ciascuna categoria: la prima volta per estrazione a sorte ed in seguito per anzianita'.