Articolo 4. Il fondo speciale di beneficenza e religione per la citta' di Roma sara' amministrato in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali in vigore per l'amministrazione del fondo per il culto e ne saranno annualmente sottoposti all'approvazione del Parlamento i bilanci preventivi ed i conti consuntivi. Queste disposizioni si applicheranno anche alle operazioni di stralcio per la liquidazione dell'asse ecclesiastico in Roma sino al totale compimento di queste.