Articolo 4. 
 
  Il fondo speciale di beneficenza e religione per la citta' di  Roma
sara' amministrato  in  conformita'  alle  leggi  ed  ai  regolamenti
generali in vigore per l'amministrazione del fondo per il culto e  ne
saranno annualmente  sottoposti  all'approvazione  del  Parlamento  i
bilanci preventivi ed i conti consuntivi. 
 
  Queste disposizioni  si  applicheranno  anche  alle  operazioni  di
stralcio per la liquidazione dell'asse ecclesiastico in Roma sino  al
totale compimento di queste.