Art. 2. Il Ministro della sanita' stabilira' all'atto in cui vengono conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati dal primo comma del precedente art. 1, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo conto delle modalita' e del volume delle prestazioni che i veterinari coadiutori sono chiamati a svolgere, nonche' delle condizioni di disagiatezza delle sedi presso le quali si svolgono gli incarichi stessi. I compensi di cui al primo comma del precedente art. 1 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate.