Art. 2.
  Il  Ministro  della  sanita'  stabilira'  all'atto  in  cui vengono
conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati dal primo comma del
precedente  art.  1, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo
conto delle modalita' e del volume delle prestazioni che i veterinari
coadiutori  sono  chiamati  a  svolgere,  nonche' delle condizioni di
disagiatezza delle sedi presso le quali  si  svolgono  gli  incarichi
stessi.
  I  compensi  di  cui  al  primo  comma  del  precedente art. 1 sono
corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate.