Art. 4. Il Ministro della sanita' stabilira', all'atto in cui vengono conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati al primo comma del precedente art. 3, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo conto del volume del traffico di animali e/o di prodotti animali registrato nell'ultimo biennio, nonche' delle condizioni di disagiatezza delle sedi presso le quali si svolgono gli incarichi stessi. I compensi di cui al primo comma del precedente art. 3 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate mensili.