Art. 4.
  Il  Ministro  della  sanita'  stabilira',  all'atto  in cui vengono
conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati al primo comma  del
precedente  art.  3, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo
conto del volume del traffico di  animali  e/o  di  prodotti  animali
registrato   nell'ultimo   biennio,   nonche'   delle  condizioni  di
disagiatezza delle sedi presso le quali  si  svolgono  gli  incarichi
stessi.
  I  compensi  di  cui  al  primo  comma  del  precedente art. 3 sono
corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate mensili.