Art. 5.
  I  tributi  speciali  di  cui  alla lettera C), numeri 1), 2) e 3),
della tabella B  annessa  alla  legge  26  settembre  1954,  n.  869,
modificati  dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge 13 luglio
1984, n. 302, riscossi per i servizi resi dai veterinari  coadiutori,
sono  versati  nell'apposito  capitolo  di entrata del bilancio dello
Stato, secondo le istruzioni emanate dai Ministeri  della  sanita'  e
del tesoro.
  Nei  confronti  dei predetti veterinari opera l'art. 39 della legge
15 novembre 1973, n. 734, che ha abrogato gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8
del   decreto-legge   31   luglio   1954,  n.  533,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
  Ai   veterinari   coadiutori,   quando  spetta,  sara'  corrisposta
l'indennita' chilometrica di  cui  alla  nota  n.  6  in  calce  alla
richiamata  tabella B ovvero quella prevista dall'art. 15 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, l'una e l'altra nella misura  stabilita  al
primo  comma  dell'art.  8  della  legge  26 luglio 1978, n.  417. Le
indennita' di cui al presente comma  sono  corrisposte  nei  modi  di
legge.
  In  forza di quanto sancito nella annotazione in calce alla tabella
annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, le  prove  diagnostiche
di  cui  alla lettera C), n. 4, della tabella B annessa alla legge n.
869 sono eseguite, in tutti i casi, a titolo gratuito.