Art. 5. I tributi speciali di cui alla lettera C), numeri 1), 2) e 3), della tabella B annessa alla legge 26 settembre 1954, n. 869, modificati dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 302, riscossi per i servizi resi dai veterinari coadiutori, sono versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, secondo le istruzioni emanate dai Ministeri della sanita' e del tesoro. Nei confronti dei predetti veterinari opera l'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha abrogato gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869. Ai veterinari coadiutori, quando spetta, sara' corrisposta l'indennita' chilometrica di cui alla nota n. 6 in calce alla richiamata tabella B ovvero quella prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'una e l'altra nella misura stabilita al primo comma dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Le indennita' di cui al presente comma sono corrisposte nei modi di legge. In forza di quanto sancito nella annotazione in calce alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, le prove diagnostiche di cui alla lettera C), n. 4, della tabella B annessa alla legge n. 869 sono eseguite, in tutti i casi, a titolo gratuito.