Art. 6.
  Per  le  missioni,  regolarmente  autorizzate,  da  effettuarsi  in
dipendenza degli  incarichi,  spetta  ai  veterinari  coadiutori  una
indennita'  commisurata  a  quella  prevista per gli impiegati civili
dello Stato della settima qualifica funzionale. Tale indennita' fara'
carico  al  cap.  4031  dello  stato  di  previsione  della spesa del
Ministero della sanita'  qualora  le  missioni  siano  effettuate  su
disposizione di questa Amministrazione, mentre gravera' sul cap. 1029
dello stesso  bilancio  del  Ministero  della  sanita'  nel  caso  le
missioni  siano  esplicate in dipendenza di servizi resi su richiesta
di  enti  e  privati.  Alle  predette  missioni   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.