Art. 6. Per le missioni, regolarmente autorizzate, da effettuarsi in dipendenza degli incarichi, spetta ai veterinari coadiutori una indennita' commisurata a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato della settima qualifica funzionale. Tale indennita' fara' carico al cap. 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' qualora le missioni siano effettuate su disposizione di questa Amministrazione, mentre gravera' sul cap. 1029 dello stesso bilancio del Ministero della sanita' nel caso le missioni siano esplicate in dipendenza di servizi resi su richiesta di enti e privati. Alle predette missioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.