Art. 9. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, fatta eccezione per la nuova misura dei compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, che decorrera' dal 1 luglio 1987. Fino a tale data continueranno ad avere applicazione i compensi stabiliti con il citato decreto interministeriale 1 luglio 1986. Roma, addi' 7 ottobre 1987 Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Il Ministro del tesoro AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1987 Registro n. 11 Sanita', foglio n. 34