Art. 9.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione, fatta eccezione per la nuova misura  dei  compensi
di  cui  ai  precedenti  articoli 1 e 3, che decorrera' dal 1› luglio
1987. Fino a tale data continueranno ad avere applicazione i compensi
stabiliti con il citato decreto interministeriale 1› luglio 1986.
  Roma, addi' 7 ottobre 1987                                       Il
Ministro della sanita'
                                             DONAT CATTIN
Il Ministro del tesoro
      AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1987
Registro n. 11 Sanita', foglio n. 34