IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visti  gli  articoli  11  e  12 della legge 10 aprile 1981, n. 151,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981, cui fa
riferimento l'art. 34 della legge finanziaria 1986;
  Visto il decreto 18 luglio 1986 sulle "Caratteristiche funzionali e
di unificazione degli autobus urbani e suburbani sovvenzionabili  con
contributo statale successivamente al 1› gennaio 1987";
  Ritenuto  che  occorre  mettere  in grado le regioni di programmare
l'erogazione dei contributi previsti dalla legge sopra richiamata per
l'acquisto  di  filobus  e  filobus  snodati  destinati  al trasporto
pubblico, costruiti successivamente al 30 giugno 1988;
  Considerata  la  necessita'  di dare applicazione alla citata legge
per quanto concerne il fondo per gli  investimenti  nel  settore  dei
trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze
della produzione, la predisposizione dei piani di  approvvigionamento
dei filobus e dei filobus snodati urbani e suburbani;
  Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di
esercizio delle linee;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  filobus  ed i filobus snodati di cui agli articoli 11 e 12 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, destinati al servizio di linea urbano e
suburbano   costruiti   successivamente   al  30  novembre  1988  con
esclusione di quelli realizzati su telai  costruiti  anteriormente  a
tale  data,  debbono,  oltreche'  rispondere alle norme in vigore per
essere  ammessi  alla   circolazione   stradale,   uniformarsi   alle
caratteristiche  funzionali  precisate  negli  allegati  A  e  B  del
presente  decreto,  concernenti  i  filobus  ed  i  filobus   snodati
destinati rispettivamente ai servizi urbani e suburbani.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti amministrativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981
          (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed  il
          potenziamento  dei  trasporti  pubblici locali. Istituzione
          del  Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi  di
          esercizio  e  per  gli  investimenti  nel  settore)  e'  il
          seguente:
             "Art.  11.  -  E'  costituito  per quattro anni, sino al
          1984, presso il Ministero dei trasporti un  fondo  per  gli
          investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.
             Tale   fondo  ha  una  dotazione  complessiva  di  2.000
          miliardi.
             Per  l'anno  1981  e'  destinato  agli  scopi  di cui al
          presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
             Tale fondo e' destinato:
              1)  all'acquisto  di  autobus,  tram,  filobus  di tipo
          unificato ai sensi dell'articolo 17  del  decreto-legge  13
          agosto  1975,  n. 377, convertito, con modificazioni, nella
          legge 16  ottobre  1975,  n.  493,  e  di  altri  mezzi  di
          trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;
              2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture,
          di  impianti  fissi,  di  tecnologie   di   controllo,   di
          officine-deposito  con  le relative attrezzature e di sedi.
          Per  la  costruzione  e  l'ammodernamento  di  sedi  o   di
          officine-deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu'
          del 25 per cento della somma a propria disposizione.
             Art.  12.  -  Le regioni, dopo aver quantificato, con il
          concorsso  degli  enti  locali  interessati  e  sentite  le
          rappresentanze   delle   imprese  a  gestione  privata,  il
          fabbisogno degli investimenti  accertandone  la  congruenza
          con  la  politica di programmazione regionale, sottopongono
          al Ministero dei trasporti le corrispondenti  richieste  di
          finanziamento.
             Il  Ministro  dei trasporti effettua la ripartizione del
          fondo alle regioni, d'intesa con la commissione  consultiva
          interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio
          1970, n. 281, tenendo conto della densita' di popolazione e
          dei flussi di traffico, nonche' dei programmi di sviluppo e
          di assetto territoriale.
             Le  quote del fondo assegnate alle regioni devono essere
          utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle
          imprese di trasporto di contributi nella misura massima del
          75 per cento o della spesa ammissibile. Le regioni  possono
          aumentare  tali  quote  con la destinazione di propri mezzi
          finanziari.
             Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche
          unificate di cui all'art. 17 del  decreto-legge  13  agosto
          1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16
          ottobre 1975, n. 493, le regioni  concordano,  in  sede  di
          commissione  consultiva  interregionale,  un  programma  di
          ripartizione, a livello nazionale o regionale, in  modo  da
          assicurare  che  almeno il 50 per cento delle forniture sia
          riservato alle imprese industriali  ubicate  nei  territori
          indicati  dall'art.  1  del  testo  unico delle leggi sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
             Le  regioni  sono  tenute a comunicare semestralmente al
          Ministero dei trasporti lo  stato  della  spesa  dei  fondi
          concessi".
          Note alle premesse:
             -  Per  il  testo  degli articoli 11 e 12 della legge n.
          151/1981 si veda la nota al titolo.
             -  Il  comma 1 dell'art. 34 della legge finanziaria 1986
          (legge 28 febbraio  1986,  n.  41)  prevede  che:  "Per  le
          finalita'  di  cui all'art.  11 della legge 10 aprile 1981,
          n. 151, con le modalita' di cui  all'art.  12  della  legge
          stessa,  e'  autorizzata  la spesa di lire 1.500 miliardi a
          favore  del  Fondo,  costituito  presso  il  Ministero  dei
          trasporti,  per  gli investimenti nel settore dei trasporti
          pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi  nell'anno
          1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988".
             -  Il  D.M.  18  luglio  1986  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 dell'11 agosto
          1986.
          Nota all'art. 1:
             Per  il  testo  degli  articoli  11  e 12 della legge n.
          151/1981 si veda la nota al titolo.