IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1938, n. 412, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi della Basilicata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nell'art. 47, relativo alle discipline comuni a tutti gli indirizzi del corso di laurea in scienze agrarie, l'insegnamento annuale: "4,5 (chimica)" e' sostituito dai seguenti insegnamenti: "4) Chimica propedeutica I per agraria (semestrale); 4,5) Chimica propedeutica II per agraria (semestrale)".