Art. 2.
  Alle  regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana,
Lazio e  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  compete  la  delimitazione  delle  zone  danneggiate
ricadenti   nei  predetti  comuni  individuati  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre  1987,  nonche'  la
specificazione  del  tipo di provvidenza da applicarsi a favore delle
aziende agricole danneggiate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 25 gennaio 1988
                                                Il Ministro: PANDOLFI