Art. 2. Alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, compete la delimitazione delle zone danneggiate ricadenti nei predetti comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, nonche' la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi a favore delle aziende agricole danneggiate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 25 gennaio 1988 Il Ministro: PANDOLFI