AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 e' soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181 (a). 2. E', altresi', abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (b), per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98 (c), nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (d). (( 2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di )) (( partecipazione alla spesa per le cure termali i soggetti esenti )) (( dalle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni )) (( farmaceutiche. )) )) 3. Ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme per la individuazione dei soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste dalla vigente legislazione.
(a) Il testo dell'art. 12 della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982) e' riportato in appendice. (b) Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 28 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1987): "Con la stessa decorrenza e' stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale e' stabilita nella misura di L. 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833". (c) Il D.L. n. 16/1982 concerne "Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale". (d) La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale. Con riferimento alla nota (a) all'art. 1 Il testo dell'art. 12 della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982) e' il seguente: "Art. 12. - La prescrizione di specialita' medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e' limitata ad un numero massimo di otto pezzi per ricetta. Per gli altri farmaci la prescrizione e' limitata ad un numero massimo di tre pezzi per ricetta. Il Ministro della sanita', al fine di assicurare un piu' rigoroso controllo della spesa farmaceutica, e' autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialita' medicinali di fustellati o di bollini autoadesivi a lettura e ad annullamento automatici. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso ambulatori pubblici anche ospedalieri o presso strutture e gabinetti specialistici convenzionati e' stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del 15% delle tariffe stabilite per le convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il limite minimo di lire mille e massimo di lire quindicimila, arrotondato alle cento lire superiori, per ogni indagine di diagnostica strumentale e di laboratorio. In casi di prestazioni plurime di accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio, contenuti in unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per il complesso delle prestazioni e' fissato in lire quarantamila. La quota di partecipazione e' versata, in regime di assistenza diretta, alle strutture pubbliche e ai convenzionati all'atto dell'effettuazione dell'accertamento ed e' comunque esclusa dal rimborso in assistenza indiretta. E' esentato dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 3.600.000, aumentato di L. 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di L. 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro e gli invalidi civili di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. L'unita' sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validita' annuale, attestante il diritto all'esenzione. A tali fini l'interessato e' tenuto a produrre all'unita' sanitaria locale di residenza: a) un'autocertificazione in carta libera, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114; b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al settimo comma".