AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di  facilitare  la  lettura  delle  nuove
disposizioni  di  legge.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui coordinati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
         Tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dal 1› gennaio 1987 e' soppressa la partecipazione
alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di  diagnostica
strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26
aprile 1982, n. 181 (a).
  2.  E',  altresi', abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge
28  febbraio  1986,  n.  41  (b),  per  la  parte  in  cui  fissa  la
partecipazione  alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni
specialistiche di cui  al  decreto-legge  25  gennaio  1982,  n.  16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98 (c),
nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni
stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (d).
(( 2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di               ))
(( partecipazione alla spesa per le cure termali i soggetti esenti ))
(( dalle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni     ))
(( farmaceutiche. ))                                               ))
  3.  Ai  fini  della  prevenzione  e  della cura di forme morbose di
particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la  tutela
della   salute  pubblica,  il  Ministro  della  sanita',  sentito  il
Consiglio superiore di sanita', stabilisce, con proprio  decreto,  da
emanarsi in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   norme   per   la
individuazione  dei  soggetti  esentati  dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa sulle prestazioni  previste  dalla  vigente
legislazione.
 
             (a) Il testo dell'art. 12 della legge n. 181/1982 (Legge
          finanziaria 1982) e' riportato in appendice.
             (b)  Si  trascrive il testo del terzo comma dell'art. 28
          della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria  1987):  "Con  la
          stessa decorrenza e' stabilita la partecipazione alla spesa
          da parte degli assistiti sulle  prestazioni  specialistiche
          di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito,
          con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n.  98, nella
          misura  del  25  per  cento  delle  tariffe  stabilite  per
          convenzioni stipulate ai  sensi  della  legge  23  dicembre
          1978,  n. 833.  La partecipazione alla spesa da parte degli
          assistiti  sulla  singola   prescrizione   idrotermale   e'
          stabilita  nella  misura  di  L.  15.000  per ogni ciclo di
          prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai
          sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
             (c)  Il  D.L.  n.  16/1982  concerne  "Misure urgenti in
          materia di prestazioni  integrative  erogate  dal  Servizio
          sanitario nazionale".
             (d)   La   legge  n.  833/1978  istituisce  il  Servizio
          sanitario nazionale.
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1
             Il  testo  dell'art.  12  della legge n. 181/1982 (Legge
          finanziaria 1982) e' il seguente:
             "Art.  12. - La prescrizione di specialita' medicinali a
          base di antibiotici in confezione monodose e'  limitata  ad
          un  numero massimo di otto pezzi per ricetta. Per gli altri
          farmaci la prescrizione e' limitata ad un numero massimo di
          tre pezzi per ricetta.
             Il Ministro della sanita', al fine di assicurare un piu'
          rigoroso controllo della spesa farmaceutica, e' autorizzato
          ad  adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego
          nelle confezioni di specialita' medicinali di fustellati  o
          di   bollini   autoadesivi  a  lettura  e  ad  annullamento
          automatici.
             A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente   legge,   sulle   prestazioni   di    diagnostica
          strumentale  e  di laboratorio effettuate presso ambulatori
          pubblici anche ospedalieri o presso strutture  e  gabinetti
          specialistici  convenzionati e' stabilita la partecipazione
          alla spesa da parte degli assistiti nella  misura  del  15%
          delle  tariffe  stabilite  per  le convenzioni stipulate ai
          sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con  il  limite
          minimo  di  lire  mille  e  massimo  di  lire quindicimila,
          arrotondato alle cento lire superiori, per ogni indagine di
          diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio.  In  casi  di
          prestazioni  plurime   di   accertamenti   di   diagnostica
          strumentale   e   di   laboratorio,   contenuti   in  unica
          prescrizione, il  limite  massimo  di  partecipazione  alla
          spesa  da  parte  degli  assistiti  per  il complesso delle
          prestazioni e' fissato in lire quarantamila.
             La  quota  di  partecipazione  e'  versata, in regime di
          assistenza  diretta,  alle   strutture   pubbliche   e   ai
          convenzionati all'atto dell'effettuazione dell'accertamento
          ed  e'  comunque  esclusa  dal   rimborso   in   assistenza
          indiretta.
             E'  esentato  dalla  partecipazione alla spesa sanitaria
          sugli  accertamenti  di  diagnostica   strumentale   e   di
          laboratorio  l'assistito  che  abbia  dichiarato, nell'anno
          precedente,  un  reddito  personale  imponibile   ai   fini
          dell'IRPEF  non  superiore  a  L. 4.000.000, o appartenga a
          famiglia i cui componenti,  compreso  l'assistito,  abbiano
          dichiarato,  in  detto  anno,  redditi  imponibili  ai fini
          dell'IRPEF per un importo complessivo non  superiore  a  L.
          3.600.000,  aumentato  di  L.  500.000 per ogni componente,
          oltre il dichiarante.  L'esenzione  non  spetta  qualora  i
          singoli  componenti  della famiglia, pur non essendo tenuti
          alla dichiarazione dei redditi  o  alla  presentazione  del
          certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente,
          posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore
          alla somma predetta.
             Per  la  determinazione dei limiti massimi di reddito di
          cui al comma  precedente,  da  ciascun  reddito  di  lavoro
          dipendente  e  di  pensione  si deduce la somma annua di L.
          2.280.000 o quella minore fino a  concorrenza  del  reddito
          medesimo.
             Sono  altresi'  esentati dalla partecipazione alla spesa
          sanitaria sugli accertamenti di diagnostica  strumentale  e
          di laboratorio i grandi invalidi di guerra e di servizio, i
          grandi invalidi del lavoro e gli  invalidi  civili  di  cui
          all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
             L'unita'  sanitaria  locale  provvede  a  rilasciare,  a
          domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a
          validita' annuale, attestante il diritto all'esenzione.
             A   tali   fini   l'interessato  e'  tenuto  a  produrre
          all'unita' sanitaria locale di residenza:
               a)  un'autocertificazione  in  carta  libera, ai sensi
          dell'art.  2  della  legge  10   maggio   1976,   n.   249,
          sottoscritta  anche  dai  titolari  dei  redditi del nucleo
          familiare  di   appartenenza,   secondo   le   disposizioni
          contenute  nell'articolo  24 della legge 13 aprile 1977, n.
          114;
               b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie
          di cui al settimo comma".