Art. 3. Commi 1, 2 e 3 ( (( soppressi dalla legge di conversione )) ). 4. (( Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) e' costituita presso il Ministero della sanita' la commissione consultiva unica del farmaco composta da: a) il Ministro della sanita' che la presiede; b) cinque membri del Ministero della sanita'; c) cinque membri dell'Istituto superiore di sanita'; d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche; e) venti esperti in chimica e tecnica farmaceutica, in farmacologia, (( in discipline mediche e chirurgiche, )) in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche cliniche, in scienze statistiche ed economiche, otto dei quali designati dal Consiglio sanitario nazionale sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni. Ove manchi un'intesa tra le regioni, il Consiglio sanitario nazionale sceglie gli otto esperti tra i nominativi indicati dalle regioni, con voto limitato a due nomi per ciascun membro del Consiglio medesimo. 5. La commissione di cui al comma 4 e' nominata con decreto del Ministro della sanita' ed e' rinnovata ogni tre anni; gli incarichi degli esperti non sono immediatamente rinnovabili. Commi da 6 a 10 ( (( soppressi dalla legge di conversione )) ).