Art. 3.
  Commi 1, 2 e 3 ( (( soppressi dalla legge di conversione )) ).
  4.  ((  Entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto )) e' costituita presso  il
Ministero  della  sanita' la commissione consultiva unica del farmaco
composta da:
    a) il Ministro della sanita' che la presiede;
    b) cinque membri del Ministero della sanita';
    c) cinque membri dell'Istituto superiore di sanita';
    d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
    e)   venti   esperti   in  chimica  e  tecnica  farmaceutica,  in
farmacologia,  ((  in  discipline  mediche  e  chirurgiche,   ))   in
discipline  specialistiche  biologiche,  in discipline specialistiche
cliniche, in  scienze  statistiche  ed  economiche,  otto  dei  quali
designati   dal   Consiglio  sanitario  nazionale  sulla  base  delle
indicazioni provenienti dalle regioni. Ove manchi  un'intesa  tra  le
regioni,  il  Consiglio  sanitario nazionale sceglie gli otto esperti
tra i nominativi indicati dalle regioni, con voto limitato a due nomi
per ciascun membro del Consiglio medesimo.
  5.  La  commissione  di  cui al comma 4 e' nominata con decreto del
Ministro della sanita' ed e' rinnovata ogni tre anni;  gli  incarichi
degli esperti non sono immediatamente rinnovabili.
  Commi da 6 a 10 ( (( soppressi dalla legge di conversione )) ).