IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente della U.S.L.  n. 2 di
Gorizia, in data 7 ottobre 1986, intesa ad ottenere  il  rinnovo  del
decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attivita' di prelievo
e trapianto di cornea da  cadavere  a  scopo  terapeutico  presso  la
divisione oculistica dell'ospedale "Vittorio Emanuele III";
  Vista    la   relazione   sugli   accertamenti   tecnici   eseguiti
dall'Istituto superiore di sanita' in data 12 ottobre 1987;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 26 novembre 1987;
  Considerato  che  in  base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al
parere formulato dal Consiglio superiore di sanita' nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione del prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  divisione  oculistica  dell'ospedale "Vittorio Emanuele III" e'
autorizzata alle attivita' di:
    a)   prelievo   di  cornea  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b)  trapianto  di  cornea  da  cadavere  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.