Art. 2.
  Le  operazioni  di  prelievo  di  cui  al  punto a) dell'art. 1 del
presente decreto possono essere eseguite oltre  che  presso  le  sale
operatorie  del complesso operatorio dell'ospedale "Vittorio Emanuele
III" anche  a  domicilio  del  soggetto  donante.  Le  operazioni  di
trapianto  di  cui  al  punto  b) del precitato art. 1 debbono essere
eseguite  presso  le  sale  operatorie   del   complesso   operatorio
dell'ospedale "Vittorio Emanuele III".