Art. 4. Il comitato tecnico di cui al precedente art. 3 ha la seguente composizione: un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dell'ambiente, che lo presiede; un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dei lavori pubblici; un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro della sanita'; un funzionario direttivo, designato da ciascuno dei presidenti delle giunte regionali di cui al precedente art. 2; un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente; il presidente del Magistrato per il Po; il direttore dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche; il direttore generale dell'Istituto superiore di sanita'; un funzionario del Ministero dell'ambiente, che esplica le funzioni di segretario.