Art. 5.
  Il  comitato  tecnico  si riunisce almeno una volta ogni due mesi e
predispone una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori almeno
una  volta  ogni  sei  mesi.  Per  l'esame  di  particolari  problemi
attinenti alle loro competenze, il comitato tecnico si  avvale  della
collaborazione  delle  province  situate  nelle  regioni  citate  nel
precedente art. 2. Esso, inoltre, puo' avvalersi di  esperti  e  puo'
effettuare audizioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 gennaio 1988
                                   Il Presidente
                             del Consiglio dei Ministri
                                      GORIA
Il Ministro dell'ambiente
        RUFFOLO