Art. 4. Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente redatte in carta legale e sottoscritte con firma autenticata nelle forme di legge, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Fara' fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero. Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate.