Art. 4.
  Le  domande  per  partecipare  alla  ripartizione  del  contingente
redatte in carta legale e sottoscritte con  firma  autenticata  nelle
forme  di  legge,  devono  pervenire  al  Ministero del commercio con
l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni
-  Divisione  II,  entro  trenta  giorni  a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto. Fara' fede la data risultante dal timbro
a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero.
  Oltre   tale   termine   non  verranno  consentite  integrazioni  o
presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate.