Art. 3.
  Alla spesa occorrente valutata in L. 100.000.000 si provvede con le
disponibilita' del fondo per la protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI