IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione; Visti, in particolare, l'art. 4, lettera g) e l'art. 5, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo e' necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1984 con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza di assicurazione per l'anno 1985; Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1986 e 12 dicembre 1986, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1986 e 23 dicembre 1986, con i quali e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per gli anni 1986 e 1987; Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1988; Sentita, nella riunione dell'11 dicembre 1987, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1988 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1987 dal decreto ministeriale 12 dicembre 1986 sopracitato; Decreta: Art. 1. L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera g) e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 1988 nelle seguenti misure: lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi; lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi; lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione. La quota massima dell'eventuale franchigia non puo' superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.