IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero di talune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 10 luglio 1974; Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979, con il quale e' stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 1982, n. 290, con il quale e' stata attribuita al predetto istituto la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, in precedenza svolti dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Ravvisata l'opportunita' di modificare la procedura di esecuzione delle verifiche e prove afferenti i recipienti fissi di gas di petrolio liquefatto di capacita' fino a 5000 litri; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro; Decretano: Art. 1. Campo di applicazione Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti fissi contenenti gas di petrolio liquefatto da installare in depositi disciplinati dal decreto ministeriale 31 marzo 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 4 maggio 1984), "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m(Elevato al Cubo)".