IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  regio  decreto-legge  9 luglio 1926, n. 1331, convertito
nella  legge  16   giugno   1927,   n.   1132,   sulla   costituzione
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
  Visto  il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del
regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9  luglio  1926,
n. 1331;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio 1974, concernente norme
integrative del regolamento approvato con  regio  decreto  12  maggio
1927,  n.  824,  e  disposizioni  per l'esonero di talune verifiche e
prove stabilite per gli  apparecchi  a  pressione,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 179 del 10 luglio
1974;
  Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979,
con il  quale  e'  stata  dichiarata  l'estinzione  dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619, di istituzione dell'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e
sicurezza del lavoro;
  Visto  l'art.  2  della  legge  12  agosto  1982,  n.  597,  che ha
convertito in legge, con modificazioni, il  decreto-legge  20  giugno
1982,  n.  290, con il quale e' stata attribuita al predetto istituto
la funzione statale di  omologazione  dei  prodotti  industriali,  in
precedenza  svolti dall'Associazione nazionale per il controllo della
combustione;
  Ravvisata  l'opportunita'  di modificare la procedura di esecuzione
delle verifiche e prove  afferenti  i  recipienti  fissi  di  gas  di
petrolio liquefatto di capacita' fino a 5000 litri;
  Visto  il  parere espresso dall'Istituto superiore per la sicurezza
del lavoro;
                              Decretano:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 Le  disposizioni  del  presente  decreto  si applicano ai recipienti
fissi contenenti gas di petrolio liquefatto da installare in depositi
disciplinati  dal  decreto  ministeriale  31  marzo 1984 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 4 maggio  1984),  "Norme
di  sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva  non
superiore a 5 m(Elevato al Cubo)".