Art. 2. Verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto I recipienti di cui all'art. 1 di capacita' non superiore a 5000 litri possono essere sottoposti alla ispezione generale ed alla verifica di esercizio, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, presso il magazzino della ditta fornitrice del gas o della ditta installatrice del recipiente, anziche' presso l'utente, a condizione che la ditta stessa: a) ottenga, a domanda, preventiva autorizzazione dall'ISPESL; b) disponga di mezzi adeguati per l'agevole movimentazione dei recipienti ed assicuri l'impiego di personale qualificato che possieda cognizioni necessarie per un sicuro trasporto e corretta installazione del recipiente completo dei relativi accessori, assumendosene le conseguenti responsabilita'; c) comunichi contestualmente al dipartimento ISPESL e alla unita' sanitaria locale competenti per territorio, entro dieci giorni dalla installazione, l'ubicazione del recipiente e le generalita' e indirizzo dell'utente.