Art. 2.
         Verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto
  I  recipienti  di  cui all'art. 1 di capacita' non superiore a 5000
litri possono essere  sottoposti  alla  ispezione  generale  ed  alla
verifica  di  esercizio,  secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9
del decreto ministeriale 21 maggio 1974, presso  il  magazzino  della
ditta  fornitrice del gas o della ditta installatrice del recipiente,
anziche' presso l'utente, a condizione che la ditta stessa:
    a) ottenga, a domanda, preventiva autorizzazione dall'ISPESL;
    b)  disponga  di  mezzi adeguati per l'agevole movimentazione dei
recipienti  ed  assicuri  l'impiego  di  personale  qualificato   che
possieda  cognizioni  necessarie  per  un sicuro trasporto e corretta
installazione  del  recipiente  completo  dei   relativi   accessori,
assumendosene le conseguenti responsabilita';
    c) comunichi contestualmente al dipartimento ISPESL e alla unita'
sanitaria locale competenti per territorio, entro dieci giorni  dalla
installazione,   l'ubicazione  del  recipiente  e  le  generalita'  e
indirizzo dell'utente.