Art. 3.
                    Verifiche annuali di esercizio
  I  recipienti  di  cui all'art. 1 di capacita' non superiore a 5000
litri possono fruire dell'esonero della  prescrizione  relativa  alla
verifica   annuale  di  esercizio  di  cui  all'art.  9  del  decreto
ministeriale 21 maggio 1974 a condizione che la ditta fornitrice  del
gas si impegni a:
    a)  proteggere  gli  accessori  di sicurezza e di controllo dagli
agenti atmosferici;
    b)  effettuare  in  occasione  del  riempimento  e  comunque  con
scadenza  non  superiore  all'anno,  il  controllo  dello  stato   di
conservazione  della  superficie  protettiva esterna del recipiente e
della funzionalita' degli accessori;
    c)  sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con
altra previamente tarata al banco in presenza dell'ISPESL.
  Restano  ferme,  per  l'esonero, le disposizioni generali di cui al
capo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974.
  La  domanda  di  esonero  dovra'  essere  sottoscritta,  oltre  che
dall'utente, anche dalla ditta fornitrice del gas.