Art. 3. Verifiche annuali di esercizio I recipienti di cui all'art. 1 di capacita' non superiore a 5000 litri possono fruire dell'esonero della prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 a condizione che la ditta fornitrice del gas si impegni a: a) proteggere gli accessori di sicurezza e di controllo dagli agenti atmosferici; b) effettuare in occasione del riempimento e comunque con scadenza non superiore all'anno, il controllo dello stato di conservazione della superficie protettiva esterna del recipiente e della funzionalita' degli accessori; c) sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con altra previamente tarata al banco in presenza dell'ISPESL. Restano ferme, per l'esonero, le disposizioni generali di cui al capo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974. La domanda di esonero dovra' essere sottoscritta, oltre che dall'utente, anche dalla ditta fornitrice del gas.