IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visti  l'art.  70  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  sulla
protezione del diritto  d'autore  e  l'art.  22  del  regolamento  di
esecuzione  della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio
1942, n. 1639;
  Visto   il   proprio   decreto   5   maggio   1976,  relativo  alla
determinazione  dei  criteri  per  le   riproduzioni   in   antologie
scolastiche  di  brani  o  parti  di opere letterarie, scientifiche e
musicali tutelate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
19, con il quale le opere fotografiche sono  state  inserite  fra  le
opere protette ai sensi del titolo I della legge n. 633/1941 citata e
considerata di conseguenza la necessita' di fissare tariffe anche per
la riproduzione di dette opere;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere alla revisione dei suddetti
criteri;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31
luglio 1959, n. 617;
  Sulla  proposta  del  comitato consultivo permanente per il diritto
d'autore formulata nell'adunanza generale dell'11 dicembre 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Salvo  diretto  accordo  tra  le parti, l'equo compenso dovuto agli
autori per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o  parti
di  opere  tutelate nonche' di opere fotografiche e' determinato come
segue:
    a)  per  la  prosa  in  L.  12.000  a pagina ragguagliata a 2.000
lettere;
    b) per la poesia L. 12.000 a pagina;
    c) per le opere musicali in L. 3.000 a battuta;
    d)  per  le  opere  fotografiche  L.  8.000 senza distinzione tra
bianco e nero e colore.