Art. 3. La riproduzione nelle antologie dovra' essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge (titolo dell'opera, nome dell'autore, dell'editore, e, se si tratta di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurano sull'opera riprodotta). L'editore dell'antologia dara' notizia della riproduzione all'editore dell'opera letteraria, scientifica o musicale dalla quale il brano o la battuta sono stati tratti, nonche' al titolare dei diritti sull'opera fotografica utilizzata.