Art. 4.
  L'editore  dell'antologia notifichera' all'ufficio della proprieta'
letteraria, artistica e  scientifica,  all'atto  della  pubblicazione
dell'antologia  stessa,  che l'importo dei compensi e' a disposizione
dell'autore. A tale notificazione  fara'  seguito,  entro  i  termini
prescritti,  il deposito dell'opera antologica previsto dall'art. 105
della legge 22 aprile 1941, n. 633.