Art. 4. L'editore dell'antologia notifichera' all'ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, all'atto della pubblicazione dell'antologia stessa, che l'importo dei compensi e' a disposizione dell'autore. A tale notificazione fara' seguito, entro i termini prescritti, il deposito dell'opera antologica previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.