IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 8 settembre 1987 della societa' per azioni Assicurazioni Generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione delle analoghe gia' approvate; Vista la nota in data 20 ottobre 1987 con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla societa' per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma: condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa URIV/COLL - tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per operazioni collettive, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 29 settembre 1982.