Art. 5.
  Allo  scopo  di  consentire  alla  Banca  d'Italia  di fornire alla
menzionata banca, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora  di  Tokyo)  di
ciascuna data di pagamento, i fondi in yen occorrenti per il servizio
finanziario medesimo, il Tesoro mettera' a disposizione  della  Banca
d'Italia  un importo provvisorio in lire almeno 10 giorni prima della
"data di pagamento", che risultera' fissata, secondo quanto  previsto
nei "termini e condizioni" del prestito, tranche "B".
  Detto  importo  verra'  determinato  dalla  Banca  d'Italia  in via
previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento
della  determinazione  e  verra' comunicato al Tesoro quindici giorni
prima della messa a disposizione dei fondi in lire.
  I  fondi  in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento
sulla sezione di Roma  della  tesoreria  provinciale  dello  Stato  a
favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza
congiunta del cassiere centrale capo del servizio  cassa  centrale  e
del  cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un
apposito    conto    provvisorio    infruttifero    aperto     presso
l'Amministrazione   centrale   della   Banca   d'Italia,  denominato:
"Ministero del tesoro - prestito in yen emesso il 18 novembre 1987  -
tranche "B" 5,75% di 150 miliardi di yen".
  La  Banca  d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano
cambi,  addebitando  il  suddetto  conto  provvisorio   infruttifero,
l'ammontare  necessario  in  yen  da  trasferire al cambio vigente in
Italia due giorni lavorativi precedenti la data di  pagamento,  cioe'
la  data  di  messa  a  disposizione degli yen alla menzionata banca.
L'eventuale differenza  a  debito  o  a  credito  del  Tesoro  verra'
immediatamente regolata.