Art. 5. Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla menzionata banca, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di Tokyo) di ciascuna data di pagamento, i fondi in yen occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire almeno 10 giorni prima della "data di pagamento", che risultera' fissata, secondo quanto previsto nei "termini e condizioni" del prestito, tranche "B". Detto importo verra' determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verra' comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire. I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro - prestito in yen emesso il 18 novembre 1987 - tranche "B" 5,75% di 150 miliardi di yen". La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario in yen da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento, cioe' la data di messa a disposizione degli yen alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verra' immediatamente regolata.