Art. 2.
  L'onere  derivante  dalla  attuazione  della  presente ordinanza e'
posto a carico del fondo per la protezione civile.
  La somma indicata nell'art. 1 verra' recuperata sul mutuo che sara'
concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune  di  Dipignano  ai
sensi  dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI