Art. 3.
  Il  prefetto di Parma e' autorizzato ad assumere ogni provvedimento
necessario a consentire l'immediato accesso  dei  tecnici,  designati
dalla  societa'  affidataria, alle aree provvisorie ritenute idonee e
lo svolgimento di tutte le successive attivita'.
  A  tal  fine  il  prefetto,  oltre  a  richiedere,  ove necessario,
l'intervento consultivo degli organi statali, regionali,  provinciali
e  comunali  normalmente  competenti in materia, anche in deroga alle
vigenti disposizioni, si avvarra' del comitato tecnico  operativo  di
cui in premessa, presieduto dal prefetto stesso e cosi' composto:
   un rappresentante della regione Emilia-Romagna;
   un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Parma;
   un  rappresentante  del  Gruppo  nazionale difesa dalle catastrofi
idrogeologiche;
   un   rappresentante   del   provveditorato  regionale  alle  opere
pubbliche dell'Emilia-Romagna;
   un rappresentante del comune di Sissa.