Art. 3. Il prefetto di Parma e' autorizzato ad assumere ogni provvedimento necessario a consentire l'immediato accesso dei tecnici, designati dalla societa' affidataria, alle aree provvisorie ritenute idonee e lo svolgimento di tutte le successive attivita'. A tal fine il prefetto, oltre a richiedere, ove necessario, l'intervento consultivo degli organi statali, regionali, provinciali e comunali normalmente competenti in materia, anche in deroga alle vigenti disposizioni, si avvarra' del comitato tecnico operativo di cui in premessa, presieduto dal prefetto stesso e cosi' composto: un rappresentante della regione Emilia-Romagna; un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Parma; un rappresentante del Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche; un rappresentante del provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Emilia-Romagna; un rappresentante del comune di Sissa.