Art. 5.
  L'onere   derivante   dall'attuazione   della  presente  ordinanza,
valutato dalla regione Emilia-Romagna in L. 1.000.000.000 e sul quale
il   comitato   tecnico  operativo  dovra'  esprimere  il  parere  di
congruita', e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI