Art. 5. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato dalla regione Emilia-Romagna in L. 1.000.000.000 e sul quale il comitato tecnico operativo dovra' esprimere il parere di congruita', e' posto a carico del fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI