Art. 3.
  1.  La commissione e' composta da ventiquattro senatori, scelti dal
Presidente del Senato, secondo quanto dispone l'art.  162,  comma  2,
del regolamento.
  2.  Il  Presidente  del  Senato  provvede  altresi' alla nomina del
Presidente della commissione al di fuori dei predetti componenti.